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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato
(3),
considerando quanto segue:
(1) Il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno,
e la creazione di un sistema che garantisca l'assenza di distorsioni
della concorrenza nel mercato interno. L'armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative al diritto d'autore e ai diritti connessi
contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi.
(2) Il Consiglio europeo nella sua riunione di Corfù del
24 e 25 giugno 1994 ha sottolineato la necessità di istituire
un quadro giuridico generale e flessibile a livello comunitario
per favorire lo sviluppo della società dell'informazione
in Europa. Ciò presuppone, tra l'altro, l'esistenza di un
mercato interno dei nuovi prodotti e servizi. Sono già stati
o stanno per essere adottati importanti atti legislativi comunitari
per attuare tale quadro normativo. Il diritto d'autore e i diritti
connessi svolgono un'importante funzione in questo contesto in quanto
proteggono e stimolano lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi
prodotti e servizi nonché la creazione e lo sfruttamento
del loro contenuto creativo.
(3) L'armonizzazione proposta contribuisce all'applicazione delle
quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto
dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà,
tra cui la proprietà intellettuale, della libertà
d'espressione e dell'interesse generale.
(4) Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d'autore
e i diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto
e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà
intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività
creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle
reti, e i conseguenza una crescita e una maggiore competitività
dell'industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti
che le tecnologie dell'informazione nonché, più in
generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà
l'occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro.
(5) Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori
della creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se
non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della
proprietà intellettuale, si dovrebbe adattare e integrare
le normative attuali sul diritto d'autore e sui diritti connessi
per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali
le nuove forme di sfruttamento.
(6) Senza un'armonizzazione a livello comunitario, la produzione
legislativa già avviata a livello nazionale in una serie
di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può
generare differenze significative in materia di protezione e, di
conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e
prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa
si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno
nonché un'incoerenza normativa. L'impatto di tali differenze
ed incertezze normative diverrà più significativo
con l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione
che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero
della proprietà intellettuale. Tale sviluppo è destinato
ad accrescersi ulteriormente. L'esistenza di sensibili differenze
e incertezze giuridiche in materia di protezione potrebbe ostacolare
la realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi
contenenti diritti d'autore e diritti connessi.
(7) Anche il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione
del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe, di conseguenza,
essere adattato e completato per il buon funzionamento del mercato
interno. A tal fine dovrebbero essere modificate le disposizioni
nazionali sul diritto d'autore e sui diritti connessi che siano
notevolmente difformi nei vari Stati membri o che diano luogo a
incertezze giuridiche ostacolanti il buon funzionamento del mercato
interno e l'adeguato sviluppo della società dell'informazione
in Europa, e dovrebbero essere evitate risposte nazionali incoerenti
rispetto agli sviluppi tecnologici, mentre non è necessario
eliminare o prevenire le differenze che non incidono negativamente
sul funzionamento del mercato interno.
(8) Le varie implicazioni sociali e culturali della società
dell'informazione richiedono che si tenga conto della specificità
del contenuto dei prodotti e servizi.
(9) Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi
dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal
momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale.
La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo
della creatività nell'interesse di autori, interpreti o esecutori,
produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria
e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che
la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del
diritto di proprietà.
(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica,
gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato
compenso per l'utilizzo delle loro opere, come pure i produttori
per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari
a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole
o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta ("on-demand")sono
considerevoli. È necessaria un'adeguata protezione giuridica
dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità
di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli
investimenti.
(11) Un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d'autore
e dei diritti connessi è uno dei principali strumenti in
grado di garantire alla creazione e alla produzione culturale europea
le risorse necessarie nonché di preservare l'autonomia e
la dignità di creatori e interpreti o esecutori.
(12) Un'adeguata protezione delle opere tutelate dal diritto d'autore
e delle opere tutelate dai diritti connessi assume grande importanza
anche sotto il profilo culturale. L'articolo 151 del trattato obbliga
la Comunità a tener conto degli aspetti culturali nell'azione
da essa svolta.
(13) Una ricerca comune e un'utilizzazione coerente, su scala europea,
delle misure tecniche volte a proteggere le opere e altro materiale
protetto e a assicurare la necessaria informazione sui diritti in
materia rivestono un'importanza fondamentale in quanto hanno per
oggetto, in ultima analisi, l'applicazione dei principi e delle
garanzie fissati dalle disposizioni giuridiche.
(14) La presente direttiva dovrebbe promuovere l'apprendimento
e la cultura proteggendo le opere e altro materiale protetto, ma
autorizzando al tempo stesso alcune eccezioni o limitazioni nell'interesse
del pubblico a fini educativi e d'insegnamento.
(15) La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell'Organizzazione
mondiale della proprietà intellettuale (WIPO)ha portato nel
dicembre del 1996 all'adozione di due nuovi trattati, il "Trattato
della WIPO sul diritto d'autore "e il "Trattato della
WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi ",
relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione
degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche.
Detti trattati aggiornano notevolmente la protezione internazionale
del diritto d'autore e dei diritti connessi anche per quanto riguarda
il piano d'azione nel settore del digitale (la cosiddetta "digital
agenda")e perfezionano i mezzi per combattere la pirateria
a livello mondiale. La Comunità e la maggior parte degli
Stati membri hanno già firmato i trattati e sono già
in corso le procedure per la loro ratifica. La presente direttiva
serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi internazionali.
(16) La responsabilità per le attività in rete riguarda,
oltre al diritto d'autore e ai diritti connessi, una serie di altri
ambiti, come la diffamazione, la pubblicità menzognera o
il mancato rispetto dei marchi depositati, ed è trattata
in modo orizzontale nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici
dei servizi della società dell'informazione, in particolare
il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul
commercio elettronico ")(4) che chiarisce ed armonizza vari
aspetti giuridici riguardanti i servizi della società dell'informazione,
compresi quelli riguardanti il commercio elettronico. La presente
direttiva dovrebbe essere attuata in tempi analoghi a quelli previsti
per l'attuazione della direttiva sul commercio elettronico, in quanto
tale direttiva fornisce un quadro armonizzato di principi e regole
che riguardano tra l'altro alcune parti importanti della presente
direttiva. Questa direttiva lascia impregiudicate le regole relative
alla responsabilità della direttiva suddetta.
(17) Soprattutto alla luce delle esigenze che derivano dal digitale,
è necessario garantire che le società di gestione
collettiva dei diritti raggiungano un livello di razionalizzazione
e i trasparenza più elevato per ciò che riguarda il
rispetto delle regole della concorrenza.
(18) La presente direttiva lascia impregiudicate le modalità
di gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese, in
vigore negli Stati membri.
(19) I diritti morali dei titolari dei diritti devono essere esercitati
in base al diritto degli Stati membri nel rispetto delle disposizioni
della convenzione di Berna, sulla protezione delle opere letterarie
e artistiche, del trattato WIPO sul diritto d'autore e del trattato
WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi. Detti
diritti morali non rientrano pertanto nel campo di applicazione
della presente direttiva.
(20) La presente direttiva si basa su principi e regole già
definiti dalle direttive in vigore in tal campo, tra cui le direttive
91/250/CEE (5), 92/100/CEE (6), 93/83/CEE (7), 93/98/CEE (8) e 96/9/CE
(9) e sviluppa detti principi e regole e li integra nella prospettiva
della società dell'informazione. Le disposizioni della presente
direttiva devono lasciare impregiudicate le disposizioni di dette
direttive, salvo quanto diversamente previsto nella presente direttiva.
(21) La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti
coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari
e ciò nel rispetto dell'acquis comunitario. È necessaria
una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del
diritto nel mercato interno.
(22) La diffusione della cultura non può essere veramente
promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti e lottando contro
le forme illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte
o riprodotte abusivamente.
(23) La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il
diritto d'autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico.
Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente
tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui
esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi
trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o
senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.
(24) Il diritto di messa a disposizione del pubblico del materiale
di cui all'articolo 3, paragrafo 2, andrebbe inteso come riguardante
tutti gli atti che mettono tale materiale a disposizione del pubblico
non presente nel luogo in cui hanno origine tali atti, con l'esclusione
di tutti gli altri atti.
(25) Dovrebbe ovviarsi all'incertezza giuridica relativa alla natura
e al grado di protezione degli atti di trasmissione su richiesta,
su rete, di opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti
dai diritti connessi, prevedendo una protezione armonizzata a livello
comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari riconosciuti
dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili
al pubblico le opere protette dal diritto d'autore e i materiali
protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive su richiesta
("on-demand"). Tali trasmissioni sono caratterizzate dal
fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo
e nel momento da essi individualmente scelto.
(26) Relativamente ai casi in cui le emittenti mettono a disposizione
nei servizi su richiesta loro produzioni radiofoniche o televisive
contenenti, quale parte integrante, musica proveniente da fonogrammi
commerciali, vanno incoraggiati accordi collettivi in materia di
licenze per agevolare la remunerazione dei diritti in questione.
(27) La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile
o a effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione
ai sensi della presente direttiva.
(28) La protezione del diritto d'autore nel quadro della presente
direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione
dell'opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita
nella Comunità dell'originale di un'opera o di sue copie
da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce
il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto
nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito
in caso di vendita dell'originale o di sue copie da parte del titolare
del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità.
I diritti di noleggio e i diritti di prestito per gli autori sono
stati stabiliti nella direttiva 92/100/CEE. Il diritto di distribuzione
di cui alla presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni
relative ai diritti di noleggio e ai diritti di prestito di cui
al capitolo I della direttiva suddetta.
(29) La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel
caso di servizi, soprattutto di servizi "on-line".Ciò
vale anche per una copia tangibile di un'opera o i altri materiali
protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso
del titolare del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio
e il prestito dell'originale e delle copie di opere o altri materiali
protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei
CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è
incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni
servizio "on-line "è i fatto un atto che dovrà
essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti
connessi lo prevedono.
(30) I diritti oggetto della presente direttiva possono essere
trasferiti, ceduti o dati in uso in base a contratti di licenza,
senza pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali applicabili
in materia di diritto d'autore e diritti connessi.
(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e
gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra
quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti.
Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni
degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo
ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e
limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti
sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d'autore
e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi
con l'ulteriore sviluppo dell'utilizzazione economica transfrontaliera
di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire
il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e
limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme.
Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere
dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno.
(32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni
e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione
al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del
caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito
conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira,
allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno.
Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente
tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato
al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione.
(33) Si dovrebbe prevedere un'eccezione al diritto esclusivo di
riproduzione per consentire taluni atti di riproduzione temporanea,
che sono riproduzioni transitorie o accessorie, le quali formano
parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e
effettuate all'unico scopo di consentire la trasmissione efficace
in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o l'utilizzo
legittimo di un'opera o i altri materiali. Gli atti di riproduzione
in questione non dovrebbero avere un proprio valore economico distinto.
Per quanto siano soddisfatte queste condizioni, tale eccezione include
atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di
copie "cache ", compresi gli atti che facilitano l'effettivo
funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché l'intermediario
non modifichi le informazioni e non interferisca con l'uso lecito
di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per
ottenere dati sull'impiego delle informazioni. L'utilizzo è
a considerare legittimo se è autorizzato dal titolare del
diritto o non è limitato dalla legge.
(34) Si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di
prevedere talune eccezioni o limitazioni in determinati casi, ad
esempio per l'utilizzo a scopo didattico e scientifico, o a parte
di organismi pubblici quali le biblioteche e gli archivi, per scopi
d'informazione giornalistica, per citazioni, per l'uso da parte
di portatori di handicap, per fini di sicurezza pubblica e in procedimenti
amministrativi e giudiziari.
(35) In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti
dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente
indennizzati per l'uso delle loro opere o dei materiali protetti.
Nel determinare la forma, le modalità e l'eventuale entità
di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità
di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido
criterio sarebbe quello dell'eventuale pregiudizio subito dai titolari
dei diritti e derivante dall'atto in questione. Se i titolari dei
diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per
esempio nell'ambito di un diritto di licenza, ciò non può
comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell'equo
compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale
delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente
direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per il
titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun
obbligo di pagamento.
(36) Gli Stati membri possono prevedere l'equo compenso dei titolari
anche allorché si applicano le disposizioni facoltative sulle
eccezioni o limitazioni che non lo comportano.
(37) Gli attuali regimi nazionali in materia di reprografia non
creano, dove previsti, forti ostacoli al mercato interno. Gli Stati
membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere un'eccezione,
o una limitazione in relazione alla reprografia.
(38) Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un'eccezione
o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di
riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato
con un equo compenso. Si potrebbe prevedere in questo contesto l'introduzione
o il mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i
titolari dei diritti del pregiudizio subito. Le differenze esistenti
tra tali sistemi di remunerazione, pur incidendo sul funzionamento
del mercato interno, non dovrebbero, per quanto riguarda la riproduzione
analogica privata, avere un impatto significativo sullo sviluppo
della società dell'informazione. La realizzazione privata
di copie digitali potrà diventare una pratica più
diffusa con conseguente maggiore incidenza economica. Occorrerebbe
pertanto tenere debitamente conto delle differenze tra copia privata
digitale e copia privata analogica. È quindi opportuno, sotto
certi aspetti, operare una distinzione tra loro.
(39) All'atto dell'applicazione dell'eccezione o della limitazione
relativa alla copia privata, gli Stati membri dovrebbero tenere
in debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare
in ordine alla riproduzione digitale a fini privati ed ai sistemi
di remunerazione, quando siano disponibili misure tecnologiche di
protezione efficaci. Tali eccezioni o limitazioni non dovrebbero
ostacolare né l'uso di misure tecnologiche, né la
loro esecuzione in presenza di atti di elusione della legislazione.
(40) Gli Stati membri possono prevedere un'eccezione o una limitazione
a favore di taluni organismi senza scopo di lucro, quali per esempio
le biblioteche accessibili al pubblico e le istituzioni equivalenti
nonché gli archivi. Tale eccezione dovrebbe però essere
limitata a determinati casi specifici contemplati dal diritto di
riproduzione. Detta eccezione o limitazione non dovrebbe comprendere
l'utilizzo effettuato nel contesto della fornitura "online"di
opere o altri materiali protetti. La presente direttiva non deve
pregiudicare la facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe
al diritto esclusivo di prestito nel caso di prestiti effettuati
da istituzioni pubbliche, conformemente all'articolo 5 della direttiva
del Consiglio 92/ 100/CEE, del 19 novembre 1992. È quindi
opportuno incoraggiare la concessione di contratti o i licenze di
tipo specifico al fine di favorire in modo equilibrato tali organismi
e la realizzazione dei loro obiettivi di diffusione.
(41) L'applicazione dell'eccezione o della limitazione per le registrazioni
effimere effettuate da organismi di diffusione radiotelevisiva va
intesa nel senso che i servizi di un'emittente comprendono quelli
di persone che operano per conto o sotto la responsabilità
di un organismo di diffusione radiotelevisiva.
(42) Nell'applicare l'eccezione o la limitazione per finalità
didattiche non commerciali e i ricerca scientifica, compreso l'apprendimento
a distanza, la natura non commerciale dell'attività in questione
dovrebbe essere determinata dall'attività in quanto tale.
La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento dell'organismo
di cui trattasi non costituiscono i fattori decisivi a tal fine.
(43) È in ogni caso importante che gli Stati membri adottino
tutte le opportune misure per favorire l'accesso alle opere da parte
dei portatori di un handicap che impedisca di fruirne, tenendo particolarmente
conto dei formati accessibili.
(44) La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni
previste nella presente direttiva deve essere esercitata nel rispetto
degli obblighi internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non
possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi
legittimi dei titolari dei diritti o a essere in contrasto con la
normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti.
L'introduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte degli Stati
membri deve in particolare tenere debitamente conto dell'accresciuto
impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo
ambiente elettronico. È pertanto possibile che la portata
di alcune eccezioni o limitazioni debba essere ulteriormente limitata
nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti.
(45) Le eccezioni e limitazioni di cui all'articolo 5, paragrafi
2, 3 e 4nondovrebbero tuttavia ostacolare la definizione delle relazioni
contrattuali volte ad assicurare un equo compenso ai titolari dei
diritti, nella misura consentita dalla legislazione nazionale.
(46) Il ricorso alla mediazione potrebbe aiutare utenti e titolari
dei diritti a risolvere le loro controversie. La Commissione dovrebbe,
in cooperazione con gli Stati membri, nell'ambito del Comitato di
contatto, effettuare uno studio volto a prevedere nuovi mezzi giuridici
per la risoluzione delle controversie relative al diritto d'autore
e i diritti connessi.
(47) Lo sviluppo tecnologico consentirà ai titolari dei
diritti di far ricorso a misure tecnologiche per impedire o limitare
atti non autorizzati dal titolare del diritto d'autore, dei diritti
connessi o del diritto sui generis sulle banche dati. Esiste tuttavia
il rischio di attività illegali intese a rendere possibile
o a facilitare l'elusione della protezione tecnica offerta da tali
misure. Per evitare soluzioni legislative frammentarie che potrebbero
ostacolare il funzionamento del mercato interno è necessario
prevedere una protezione giuridica armonizzata contro l'elusione
di efficaci misure tecnologiche e contro la fornitura di dispositivi
e prodotti o servizi a tal fine.
(48) Una siffatta protezione giuridica dovrebbe essere accordata
alle misure tecnologiche che limitano in modo efficace atti non
autorizzati dai titolari del diritto d'autore, dei diritti connessi
o del diritto sui generis sulle banche dati, senza tuttavia impedire
il normale funzionamento delle attrezzature elettroniche ed il loro
sviluppo tecnologico. Tale protezione giuridica non implica alcuna
obbligazione di adeguare i dispositivi, i prodotti, le componenti
o i servizi a tali misure tecnologiche, purché detti dispositivi,
prodotti, componenti o servizi non rientrino nel divieto di cui
all'articolo 6. Tale protezione giuridica dovrebbe rispettare il
principio della proporzionalità e non dovrebbe vietare i
dispositivi o le attività che hanno una finalità commerciale
significativa o un'utilizzazione diversa dall'elusione della protezione
tecnica. Segnatamente, questa protezione non dovrebbe costituire
un ostacolo alla ricerca sulla crittografia.
(49) La protezione giuridica delle misure tecnologiche non pregiudica
l'applicazione delle disposizioni nazionali che possono vietare
il possesso privato di dispositivi, prodotti o componenti per l'elusione
di misure tecnologiche.
(50) Una protezione giuridica armonizzata lascia impregiudicate
le disposizioni specifiche di protezione previste dalla direttiva
91/250/CEE. In particolare essa non si dovrebbe applicare alla tutela
delle misure tecnologiche usate in relazione ai programmi per elaboratore,
disciplinata esclusivamente da detta direttiva. Non dovrebbe inoltre
ostacolare né impedire lo sviluppo o l'utilizzo di qualsiasi
mezzo atto a eludere una misura tecnologica se necessario per l'esecuzione
degli atti da compiere ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e
dell'articolo 6 della direttiva 91/250/CEE. Gli articoli 5 e 6 di
tale direttiva si limitano a stabilire le eccezioni ai diritti esclusivi
applicabili ai programmi per elaboratore.
(51) La protezione giuridica delle misure tecnologiche si applica
senza pregiudicare l'ordine pubblico, come enunciato all'articolo
5, o la sicurezza pubblica. Gli Stati membri dovrebbero promuovere
l'adozione di misure volontarie da parte dei titolari, comprese
la conclusione e l'attuazione di accordi fra i titolari e altre
parti interessate, per tener conto, a norma della presente direttiva
della realizzazione degli obiettivi di determinate eccezioni o limitazioni
previste nella normativa nazionale. Se, trascorso un congruo lasso
di tempo, tali misure o accordi volontari ancora mancassero, gli
Stati membri dovrebbero prendere provvedimenti adeguati affinché
i titolari forniscano ai beneficiari di tali eccezioni o limitazioni
i mezzi necessari per fruirne, modificando una misura tecnologica
già in atto o in altro modo. Tuttavia, per scongiurare abusi
relativamente alle misure prese dal titolare, anche nel quadro di
un accordo, o a uno Stato membro, tutte le misure tecnologiche attuate
in applicazione delle suddette misure dovrebbero godere di tutela
giuridica.
(52) Nell'applicare un'eccezione o una limitazione per riproduzioni
a uso privato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera
b), gli Stati membri dovrebbero analogamente promuovere l'adozione
di misure volontarie per realizzare gli obiettivi di tali eccezioni
o limitazioni. Qualora tali misure volontarie, finalizzate a rendere
possibile la riproduzione a uso privato, non siano state adottate
entro un periodo di tempo ragionevole, gli Stati membri possono
adottare provvedimenti per consentire che i beneficiari delle eccezioni
o limitazioni in questione ne fruiscano realmente. Le misure volontarie
prese dai titolari, compresi accordi fra titolari e altre parti
interessate, come pure le misure prese dagli Stati membri, non impediscono
ai titolari di far uso di misure tecnologiche coerenti con le eccezioni
o limitazioni per riproduzioni ad uso privato previste dalla normativa
nazionale conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),
tenendo conto delle condizioni di equo compenso di cui a tale disposizione,
paragrafo 2, lettera b), né l'eventuale differenziazione
tra diverse condizioni d'uso conformemente all'articolo 5, paragrafo
5, come il controllo del numero di riproduzioni. Per scongiurare
abusi relativamente alle suddette misure, tutte le misure tecnologiche
di protezione dovrebbero godere di tutela giuridica.
(53) La protezione delle misure tecnologiche dovrebbe assicurare
un ambiente sicuro per la fornitura di servizi interattivi su richiesta
("on-demand "), in modo tale che il fruitore possa accedere
alle opere o a altri materiali dal luogo e nel momento che ha scelto
individualmente. Laddove i servizi siano regolati da accordi contrattuali,
il primo ed il secondo comma dell'articolo 6, paragrafo 4, non dovrebbero
applicarsi. Le forme di uso non interattivo "on-line "dovrebbero
rimanere soggette a quelle disposizioni.
(54) Sono stati fatti notevoli progressi in materia di standardizzazione
internazionale dei sistemi tecnici di identificazione di opere ed
altri materiali protetti in formato digitale. Dato il sempre maggiore
sviluppo dei collegamenti in rete, le differenze tra le misure tecnologiche
potrebbero dare luogo a un'incompatibilità di sistemi all'interno
della Comunità. Dovrebbero essere incoraggiate la compatibilità
e l'interoperabilità dei diversi sistemi. Sarebbe altamente
auspicabile incoraggiare lo sviluppo di sistemi globali.
(55) Lo sviluppo tecnologico agevolerà la distribuzione
delle opere, in particolare in rete, il che comporterà la
necessità per i titolari dei diritti di identificare meglio
l'opera o i materiali protetti, l'autore dell'opera o qualunque
altro titolare di diritti e i fornire informazioni sui termini e
sulle condizioni di utilizzo dell'opera o i altro materiale protetto,
così da rendere più facile la gestione dei diritti
ad essi connessi. Si dovrebbero incoraggiare i titolari, quando
mettono in rete opere o altri materiali protetti, a usare contrassegni
indicanti, tra l'altro, la loro autorizzazione, oltre alle informazioni
di cui sopra.
(56) Sussiste tuttavia il rischio di attività illegali intese
a rimuovere o alterare le informazioni elettroniche sul regime del
diritto d'autore, apposte sull'opera ovvero a distribuire, importare
a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare
o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti
dai quali siano state eliminate senza autorizzazione tali informazioni.
Per evitare soluzioni legislative frammentarie che potrebbero ostacolare
il funzionamento del mercato interno, è necessario prevedere
una protezione giuridica armonizzata contro tutte queste attività.
(57) Le predette informazioni sul regime dei diritti potrebbero,
a seconda della loro configurazione, rendere al tempo stesso possibile
il trattamento di dati personali riguardanti i modelli di consumo
di materiale protetto da parte di singoli consumatori e pertanto
consentire di registrarne il comportamento "on-line ".
Le misure tecnologiche in oggetto devono presentare, nelle loro
funzioni tecniche, meccanismi di salvaguardia della vita privata,
come previsto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (10).
(58) Gli Stati membri dovrebbero prevedere mezzi di ricorso e sanzioni
efficaci contro le violazioni dei diritti e degli obblighi sanciti
nella presente direttiva. Dovrebbero adottare tutte le misure necessarie
a garantire l'utilizzazione dei mezzi di ricorso e l'applicazione
delle sanzioni. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate
e dissuasive e includere la possibilità del risarcimento
e/o di un provvedimento ingiuntivo e, se necessario, di procedere
al sequestro del materiale all'origine della violazione.
(59) In particolare in ambito digitale, i servizi degli intermediari
possono essere sempre più utilizzati da terzi per attività
illecite. In molti casi siffatti intermediari sono i più
idonei a porre fine a dette attività illecite. Pertanto fatte
salve le altre sanzioni e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari
dei diritti dovrebbero avere la possibilità di chiedere un
provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni
in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti.
Questa possibilità dovrebbe essere disponibile anche ove
gli atti svolti dall'intermediario siano soggetti a eccezione ai
sensi dell'articolo 5. Le condizioni e modalità relative
a tale provvedimento ingiuntivo dovrebbero essere stabilite dal
diritto nazionale degli Stati membri.
(60) La protezione prevista dalla presente direttiva non dovrebbe
ostare all'applicazione delle disposizioni di diritto nazionale
o comunitario in altri settori, come la proprietà industriale,
la protezione dei dati, l'accesso condizionato, l'accesso ai documenti
pubblici e la norma della cronologia dell'utilizzo dei media, che
possono pregiudicare la tutela del diritto di autore o dei diritti
connessi.
(61) Per conformarsi al trattato del WIPO sulle interpretazioni,
le esecuzioni e i fonogrammi, la direttiva 92/ 100/CEE e la direttiva
93/98/CEE dovrebbero essere modificate,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
OBIETTIVO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1 Campo d'applicazione
1. La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto
d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno,
con particolare riferimento alla società dell'informazione.
2. Salvo i casi di cui all'articolo 11, la presente direttiva non
modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in
materia di:
a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
b) diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi
al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale;
c) diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione
via satellite e alla ritrasmissione via cavo;
d) durata di protezione del diritto d'autore e i alcuni diritti
connessi;
e) tutela giuridica delle banche dati.
CAPO II
DIRITTI ED ECCEZIONI
Articolo 2 Diritto di riproduzione
Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati
il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta
o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma,
in tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le
fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni
fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto
riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;
e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda
le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su
filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
Articolo 3 Diritto di comunicazione di opere al pubblico,
compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri
materiali protetti
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo
di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su
filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione
del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto
esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico,
su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:
a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni
delle loro prestazioni artistiche;
b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni
fonografiche;
c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto
riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;
d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda
le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su
filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun
atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione
del pubblico, come indicato nel presente articolo.
Articolo 4 Diritto di distribuzione
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo
di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico
dell'originale delle loro opere o i loro copie, attraverso la vendita
o in altro modo.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o i copie dell'opera
non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la
prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà
nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare
del diritto o con il suo consenso.
Articolo 5 Eccezioni e limitazioni
1. Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo
2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 2 privi
di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e
parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti
all'unico scopo di consentire:
a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario
o
b) un utilizzo legittimo di un'opera o i altri materiali.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni
o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per
quanto riguarda:
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di
qualsiasi tipo di tecnica fotografica o i altro procedimento avente
effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione
che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso;
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona
fisica per uso privato e per fini né direttamente, né
indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti
ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno
delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli
altri materiali interessati;
c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche
accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi
che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto
o indiretto;
d) le registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di
diffusione radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro
proprie emissioni; la conservazione di queste registrazioni in archivi
ufficiali può essere autorizzata, se hanno un eccezionale
carattere documentario;
e) le riproduzioni di emissioni radiotelevisive effettuate da istituzioni
sociali pubbliche che perseguano uno scopo non commerciale, quali
ospedali o prigioni, purché i titolari dei diritti ricevano
un equo compenso.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni
o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3neicasi seguenti:
a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità
illustrativa per uso didattico o i ricerca scientifica, sempreché,
salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso
il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo
non commerciale perseguito;
b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap,
sempreché l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia
carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare
handicap;
c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico
o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità
economica politica o religiosa o i opere radiotelevisive o i altri
materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è
espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso
il nome dell'autore, o nel caso di utilizzo delle opere o i altri
materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei
limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché
si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso
il nome dell'autore;
d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica
o di rassegna, sempreché siano relative a un'opera o altri
materiali protetti già messi legalmente a disposizione del
pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità,
la fonte, incluso il nome dell'autore e che le citazioni siano fatte
conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo
scopo specifico;
e) allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica sicurezza
o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo,
parlamentare o giudiziario;
f) quando si tratti di allocuzioni politiche o i estratti di conferenze
aperte al pubblico o i opere simili o materiali protetti, nei limiti
di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché
si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso
il nome dell'autore;
g) quando si tratti di un utilizzo durante cerimonie religiose
o cerimonie ufficiali organizzate da un'autorità pubblica;
h) quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o i
scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi
pubblici;
i) in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro
tipo in altri materiali;
j) quando l'utilizzo avvenga per pubblicizzare un'esposizione al
pubblico o una vendita di opere d'arte, nella misura in cui ciò
sia necessario alla promozione dell'avvenimento, escludendo qualsiasi
altro uso commerciale;
k) quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche;
l) quando si tratti di utilizzo collegato a dimostrazioni o riparazioni
di attrezzature;
m) quando si utilizzi un'opera d'arte consistente in un edificio
o un disegno o il progetto di un edificio con lo scopo di ricostruire
quest'ultimo;
n) quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa
a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o i attività
privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle
istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri
materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli
di vendita o i licenza;
o) quando l'utilizzo avvenga in taluni altri casi di scarsa rilevanza
in cui la legislazione nazionale già prevede eccezioni o
limitazione, purché esse riguardino solo utilizzi analogici
e non incidano sulla libera circolazione delle merci e dei servizi
all'interno della Comunità, fatte salve le altre eccezioni
e limitazioni contenute nel presente articolo.
4. Quando gli Stati membri possono disporre un'eccezione o limitazione
al diritto di riproduzione in virtù dei paragrafi 2 e 3 del
presente articolo, essi possono anche disporre un'eccezione o limitazione
al diritto di distribuzione di cui all'articolo 4 nella misura giustificata
dallo scopo della riproduzione permessa.
5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono
applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano
in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri
materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi
legittimi del titolare.
CAPO III
TUTELA DELLE MISURE TECNOLOGICHE E DELLE INFORMAZIONI SUL REGIME
DEI DIRITTI
Articolo 6 Obblighi relativi alle misure tecnologiche
1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica
contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone
consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli,
di perseguire tale obiettivo.
2. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica
contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita,
il noleggio, la pubblicità per la vendita o il noleggio o
la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti
o la prestazione di servizi, che:
a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o
i una commercializzazione, con la finalità di eludere, o
b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità
o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere, o
c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate
con la finalità di rendere possibile o i facilitare l'elusione
di efficaci misure tecnologiche.
3. Ai fini della presente direttiva, per "misure tecnologiche"
si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che,
nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire
o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati
dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto
d'autore, così come previsto dalla legge o dal diritto sui
generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE. Le misure
tecnologiche sono considerate "efficaci"nel caso in cui
l'uso dell'opera o i altro materiale protetto sia controllato dai
titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di
un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione
o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale
protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza
l'obiettivo di protezione.
4. In deroga alla tutela giuridica di cui al paragrafo 1, in mancanza
di misure volontarie prese dai titolari, compresi accordi fra titolari
e altre parti interessate, gli Stati membri prendono provvedimenti
adeguati affinché i titolari mettano a disposizione del beneficiario
di un'eccezione o limitazione, prevista dalla normativa nazionale
in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), c),
d), e), o dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b)o e), i mezzi
per fruire della stessa, nella misura necessaria per poter fruire
di tale eccezione o limitazione e purché il beneficiario
abbia accesso legale all'opera o al materiale protetto in questione.
Uno Stato membro può inoltre adottare siffatte misure nei
confronti del beneficiario di un'eccezione di una limitazione prevista
in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), a
meno che i titolari non abbiano già consentito la riproduzione
per uso privato nella misura necessaria per poter beneficiare dell'eccezione
o limitazione in questione e in conformità delle disposizioni
dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, senza impedire
ai titolari di adottare misure adeguate relativamente al numero
di riproduzioni conformemente alle presenti disposizioni.
Le misure tecnologiche applicate volontariamente dai titolari,
anche in attuazione di accordi volontari e le misure tecnologiche
attuate in applicazione dei provvedimenti adottati dagli Stati membri,
godono della protezione giuridica di cui al paragrafo 1.
Le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo
non si applicano a opere o altri materiali a disposizione del pubblico
sulla base di clausole contrattuali conformemente alle quali i componenti
del pubblico possono accedere a dette opere e materiali dal luogo
e nel momento scelti individualmente.
Quando il presente articolo si applica nel contesto delle direttive
92/100/CEE e 96/9/CE, il presente paragrafo si applica mutatis mutandis.
Articolo 7 Obblighi relativi alle informazioni sul regime
dei diritti
1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica
contro chiunque compia consapevolmente senza averne diritto i seguenti
atti:
a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul
regime dei diritti;
b)distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per
radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico
opere o altri materiali protetti ai sensi della presente direttiva
o del capitolo III della direttiva 96/9/CE, dalle quali siano state
rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche
sul regime dei diritti;
ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente
presumere che sia consapevole, che con essi induce, rende possibile,
agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o diritti
connessi previsti dalla legge o del diritto sui generis di cui al
capitolo III della direttiva 96/9/CE.
2. Ai fini della presente direttiva, per "informazioni sul
regime dei diritti "s'intende qualunque informazione fornita
dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti
di cui alla presente direttiva o coperti dal diritto sui generis
di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE, l'autore o qualsiasi
altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini
e le condizioni di uso dell'opera o i altri materiali nonché
qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.
La disposizione di cui al primo comma si applica quando uno qualsiasi
degli elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione
al pubblico di un'opera o i uno dei materiali protetti di cui alla
presente direttiva o coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo
III della direttiva 96/9/CE.
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 8 Sanzioni e mezzi di ricorso
1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso
contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella
presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire
l'applicazione delle sanzioni e l'utilizzazione dei mezzi di ricorso.
Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire
che i titolari dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati
da una violazione effettuata sul suo territorio possano intentare
un'azione per danni e/o chiedere un provvedimento inibitorio e,
se del caso, il sequestro del materiale all'origine della violazione,
nonché delle attrezzature, prodotti o componenti di cui all'articolo
6, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano
chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari
i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore
o diritti connessi.
Articolo 9 Applicazione impregiudicata di altre disposizioni
legali
La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni
concernenti segnatamente brevetti, marchi, disegni o modelli, modelli
di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, caratteri
tipografici, accesso condizionato, accesso ai servizi di diffusione
via cavo, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale,
gli obblighi di deposito legale, le norme sulle pratiche restrittive
e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza,
la riservatezza, la tutela dei dati e il rispetto della vita privata,
l'accesso ai documenti pubblici, il diritto contrattuale.
Articolo 10 Applicazioni nel tempo
1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutte
le opere e agli altri materiali protetti in essa contemplati che,
alla data del 22 dicembre 2002, sono tutelati dalla legislazione
degli Stati membri relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi
o rispondono ai criteri per la tutela di cui alla presente direttiva
o alle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2. La presente direttiva non si applica agli atti conclusi e ai
diritti acquisiti prima del 22 dicembre 2002.
Articolo 11 Adeguamenti tecnici
1. La direttiva 92/100/CEE è modificata come segue:
a) l'articolo 7 è abrogato;
b) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le limitazioni possono essere applicate solo in determinati
casi speciali che non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi
interessi dei titolari dei diritti o siano in contrasto con il normale
sfruttamento dei materiali protetti".
2. All'articolo 3 della direttiva 93/98/CEE, il paragrafo 2 è
sostituito dal seguente:
"2. I diritti dei produttori di riproduzioni fonografiche
scadono 50 anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la riproduzione
fonografica è lecitamente pubblicata durante tale periodo,
i diritti scadono 50 anni dopo la data della prima pubblicazione.
Se nel periodo indicato nella prima frase non sono effettuate pubblicazioni
lecite e se la riproduzione fonografica è lecitamente comunicata
al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono 50 anni dopo
la data di tale prima comunicazione al pubblico.
Tuttavia, se allo scadere del periodo di protezione garantito dal
presente paragrafo nella versione precedente alla modifica apportata
dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione
(*) i diritti dei produttori fonografici non sono più protetti
alla data del 22 dicembre 2002 il presente paragrafo non produce
l'effetto di proteggere tali diritti nuovamente.
(*)GU L 167 del 22. 6. 2001, pag. 10. "
Articolo 12 Disposizioni finali
1. Entro il 22 dicembre 2004, e in seguito ogni tre anni, la Commissione
presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico
e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva,
nella quale esamina, tra l'altro, in particolare, in base alle informazioni
specifiche fornite dagli Stati membri, l'applicazione degli articoli
5, 6 e8, alla luce dello sviluppo del mercato digitale. Nel caso
dell'articolo 6 essa esamina in particolare se tale articolo offra
un livello sufficiente di protezione e se l'uso di efficaci misure
tecnologiche abbia ripercussioni negative sugli atti consentiti
dalla legge. In particolare per garantire il buon funzionamento
del mercato interno, conformemente all'articolo 14 del trattato,
la Commissione presenta, se del caso, proposte di modifica della
presente direttiva.
2. La tutela dei diritti connessi ai sensi della presente direttiva
non pregiudica e non incide in alcun modo sulla tutela del diritto
d'autore.
3. È istituito un comitato di contatto costituito dai rappresentanti
delle autorità competenti degli Stati membri. Esso è
presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce
su iniziativa del presidente, o su richiesta della delegazione di
uno Stato membro.
4. I compiti del comitato sono i seguenti:
a)esaminare l'impatto della presente direttiva sul funzionamento
del mercato interno e segnalare le eventuali difficoltà;
b)organizzare consultazioni su tutti i quesiti che sorgono dall'applicazione
della presente direttiva;
c)facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi
della legislazione e della giurisprudenza, nonché sui pertinenti
sviluppi economici, sociali, culturali e tecnologici;
d)funzionare come un foro di valutazione del mercato digitale delle
opere e degli altri elementi, compresi la copia privata e l'impiego
di misure tecnologiche.
Articolo 13 Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva anteriormente al 22 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità
del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato
dalla presente direttiva.
Articolo 14 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 15 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2001.
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