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Art. 1. Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva
di opere dell'ingegno
- Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per
via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni
del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche
di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, e' corredata da un idoneo
avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla
normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione,
di adeguata visibilita', contiene altresi' l'indicazione delle sanzioni
previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalita' tecniche e
i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla
base di accordi tra la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)
e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di
tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne
l'immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71-sexies,
71-septies e 174-&ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, nonche' quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992,
n. 93, e successive modificazioni.
- Al comma 1 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono
sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".
- Al comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto, comunica
al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal
diritto d'autore, o parte di essa;".
- Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di prevenzione e repressione
delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'art. 171-ter
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando
il raccordo con le Amministrazioni interessate.
- A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i prestatori
di servizi della societa' dell'informazione, di cui al decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorita' di polizia le informazioni
in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e
degli autori delle condotte segnalate.
- A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, per le violazioni
commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori
di servizi della societa' dell'informazione, ad eccezione dei fornitori
di connettivita' alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli
14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono
in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti
dei siti o a rimuovere i contenuti medesimi.
- La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e' punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. Alle
violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'art.
21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
- All'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili,
quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro
per ogni gigabyte";
b) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
"h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione
di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3
per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore".
- All'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio
dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti
indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione
dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che
devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione
del compenso, e' responsabile in solido per il pagamento il distributore
degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
"4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto,
nonche', nei casi piu' gravi o di recidiva, con la sospensione della
licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attivita' commerciale o
industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della
licenza o autorizzazione stessa.".
Art. 2. Disposizioni relative alle attivita' cinematografiche
e allo spettacolo
All'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma
5 e' sostituito dal seguente:
"5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le modalita' tecniche di gestione del Fondo
di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi,
nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti
concessi";
- All'art. 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle
imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'art.
27 ed all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla
medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano gia'
ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente
ad esse sia stato depositato presso la competente Direzione generale
il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano
finanziario di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1994, concernente "Norme
di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi
urgenti in favore del cinema", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto
il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate
dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario,
possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto.
Ai relativi progetti filmici e' riconosciuto, con priorita' di trattazione
rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per
il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 8, con
esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 2 del medesimo art. 8.";
b) al comma 8, dopo le parole: "decreto legislativo" sono
inserite le seguenti: "non hanno natura regolamentare e".
- Le risorse di cui all'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, per l'anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90 milioni
di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle esigenze, anche di funzionamento,
del settore dello spettacolo e della Societa' per lo sviluppo dell'arte,
della cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a.". In ogni caso,
alla erogazione delle risorse per le finalita' di cui al periodo precedente
si provvede successivamente all'adozione del decreto di cui al medesimo
comma 83 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996.
- L'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' abrogato. Le risorse giacenti
sul conto speciale di cui alla predetta disposizione sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo di cui all'art.
12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la
loro natura di finanziamenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
- -bis. All'art. 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367, e successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
3. Lo statuto deve prevedere altresi' le modalita' di partecipazione
dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della
fondazione non puo' superare la misura del quaranta per cento del patrimonio
stesso. Lo statuto prevede altresi' che possono nominare un rappresentante
nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente,
oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi
un apporto annuo non inferiore all'otto per cento del totale dei finanziamenti
pubblici erogati per la gestione dell'attivita' della fondazione, verificato
con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione,
fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio
di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei
rappresentanti nominati dai fondatori privati e' subordinata all'erogazione
da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per
raggiungere tale entita' dell'apporto, i fondatori privati interessati
dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla
gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore
privato non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione.
- -ter. L'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Contributi dello Stato).
- 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo
spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati
ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
non avente natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 10 gennaio
2005.
- 2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:
a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;
b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attivita' di ciascuna
delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in
sede convenzionale ai sensi dell'art. 17, anche con riferimento al
volume dell'attivita' produttiva ed allo spazio riservato alle giovani
generazioni di artisti;
c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico,
anche attraverso un'idonea politica dei prezzi, nonche' alla formazione
del pubblico giovanile;
d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in
sede convenzionale;
e) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi
necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi
come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici
funzionali e le voci dei relativi costi sono previamente definiti
con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto della peculiarita'
dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi
di ballo e di laboratori di costruzione sceno-tecnica;
f) valutazione della entita' della partecipazione dei privati al patrimonio
ed al finanziamento della gestione della fondazione.
- 3. Il principio di cui al comma 2, lettera b), dovra' essere valutato
secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizzazione
di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione.
- 4. Il principio di cui al comma 2, lettera d), dovra' essere valutato
secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di rilevazione
definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni hanno l'obbligo
di presentare annualmente al Ministro per i beni e le attivita' culturali
una dettagliata relazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi
concordati.
- 5. Gli elementi indicati dal comma 2, lettera f), sono tenuti presenti
in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo,
anche ai fini di quanto disposto dall'art. 25.
- 6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione,
in conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma 1, e'
determinata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico
per lo spettacolo.
- 7. Per l'anno 2004 sono validi i criteri di cui al decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali 10 giugno 1999, n. 239".
3-quater. Al comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 2000,
n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001,
n. 6, le parole: ", ovvero hanno una partecipazione inferiore
al dodici per cento dei finanziamenti statali per la gestione della
propria attivita'," sono soppresse.
- -quinquies. All'art. 1 della legge 11 novembre 2003, n.
310, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione
di cui al comma 1 e' assegnato un contributo a valere sulle risorse
di cui all'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2008, la Fondazione
concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle
fondazioni lirico-sinfoniche".
- -sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le risorse finanziarie occorrenti agli impegni economici
derivanti dal rinnovo delle contrattazioni integrative aziendali delle
fondazioni lirico-sinfoniche sono subordinate al loro effettivo reperimento,
nel rispetto del principio di pareggio del bilancio della fondazione.
Di tali risorse non possono comunque far parte i contributi dei fondatori
pubblici e privati.
- -septies. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri
statuti alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3. Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello
spettacolo "Arcus S.p.a."
- In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 60, comma
4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua
i limiti di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1°
agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004,
sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'art.
60 della citata legge n. 289 del 2002. Il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio in termini
di residui, di competenza e di cassa.
- Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, e' approvato il programma degli interventi da finanziare
con le risorse di cui al medesimo comma 1. Tale programma puo' ricomprendere
anche interventi a favore delle attivita' culturali e dello spettacolo.
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali presenta al Parlamento
una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma.
- Con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al
comma 1, tra la Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e
dello spettacolo "Arcus S.p.a.", ed i Ministeri per i beni
e le attivita' culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono
disciplinati i criteri e le modalita' per la realizzazione degli interventi
di cui al comma 2.
- All'art. 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive
modificazioni, dopo le parole: Ministro per i beni e le attivita' culturali,
sono inserite le seguenti: , di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti.".
Art. 4. Interventi nei settori dei beni e delle attivita' culturali
e dello sport
- Per interventi nel settore dei beni e delle attivita' culturali e
dello sport e' autorizzata la spesa di 31 milioni di euro per l'anno
2004, di 16 milioni di euro per l'anno 2005 e di 25 milioni di euro
per l'anno 2006.
- E' assegnato a Cinecitta' Holding S.p.a. un contributo straordinario
per spese di investimento di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2004 e 2005.
- E' assegnato alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia
un contributo straordinario per spese di investimento di 500.000 euro
per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
- Gli interventi di cui al comma 1, sono definiti con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e possono essere
direttamente effettuati da soggetti o istituzioni proprietari, possessori
e detentori dei beni, od organizzatori di eventi, ai quali sono assegnate
le relative risorse.
- -bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica
e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa
di 450 mila euro per l'anno 2004, quale contributo per le attivita'
celebrative inerenti il cinquantenario della conquista del K2. Il contributo
e' erogato agli enti organizzatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione
di un Comitato composto da tre saggi nominati rispettivamente dal Ministro
delle politiche agricole e forestali, dal Ministro degli affari esteri
e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali.
- All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 35
milioni di euro per l'anno 2004, a 20 milioni di euro per l'anno 2005
e a 25 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
- -bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis,
pari a 450 mila euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- -bis. All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
comma 17, lettera c), dopo le parole: "societa' sportiva di capitali"
sono inserite le seguenti parole: "o cooperativa".
- -ter. All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
il comma 18 e' sostituito dai seguenti:
- "18. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche
si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere
indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente
previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attivita'
sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle
attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati,
anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia
e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione
dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive
dilettantistiche che assumono la forma di societa' di capitali o cooperative
per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche'
le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso
di scioglimento delle societa' e delle associazioni.
- 18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle societa' e delle
associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica
in altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito
della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto
dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo
ad un ente di promozione sportiva.
- 18-ter. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in
possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione
della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale
della determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci.".
- -quater. All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
i commi 20, 21 e 22 sono abrogati.
Art. 5. Entrata in vigore
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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