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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega
a Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento
dei dati personali;
- VISTO l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);
- VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali;
- VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione dei dati;
- VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla
tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 9 maggio 2003;
- SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
- ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie,
di concerto con i Ministri della giustizia,dell'economia e delle finanze,
degli affari esteri e delle comunicazioni;
EMANA il seguente decreto legislativo:
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 2. Finalità
- Il presente testo unico, di seguito denominato "codice",
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè della
dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
- Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando
un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui
al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione
ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da
parte degli interessati, nonchè per l'adempimento degli obblighi
da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati
- I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo
al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi,
in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite
nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente,
dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare
l'interessato solo in caso di necessità.
Art. 4. Definizioni
- Ai fini del presente codice si intende per:
- a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco,
la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) "dato personale", qualunque informazione relativa
a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati
o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) "dati identificativi", i dati personali che permettono
l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale;
- e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e
da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato
o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura
penale;
- f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni
in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento
di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo
della sicurezza;
- g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali
a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato,
dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile
e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa
a disposizione o consultazione;
- m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali
a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
- n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito
di trattamento, non può essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
- o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di
dati personali, ripartito in una o più unità dislocate
in uno o più siti;
- q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153,
istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
- a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata
o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le
informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che
le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente,
identificato o identificabile;
- b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio
telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione
bidirezionale in tempo reale;
- c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di
trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via
radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,
incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione
di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi,
i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura
in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive
via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni
elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi
di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate
per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo
2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 marzo 2002;
- f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica,
ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura
ditali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede
prepagate;
- g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per
motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
- h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto
a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
- i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato
in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico;
- l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede
il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione
diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario
per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
- m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci,
suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione,
che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale
ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
- Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
- a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza
che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione
ai rischi previsti nell'articolo 31;
- b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi
per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato
con cui si effettua il trattamento;
- c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti
elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
- d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi,
in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- e) "parola chiave", componente di una credenziale di
autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita
da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni,
univocamente associate ad una persona, che consente di individuare
a quali dati essa può accedere, nonchè i trattamenti
ad essa consentiti;
- g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti
e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità
di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione
del richiedente.
- Ai fini del presente codice si intende per:
- a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine,
ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
- b) "scopi statistici", le finalità di indagine
statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo
di sistemi informativi statistici;
- c) "scopi scientifici", le finalità di studio
e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze
scientifiche in uno specifico settore.
Art. 5. Oggetto ed ambito di applicazione
- Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche
detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio
dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello
Stato.
- Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese
non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti
situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici,
salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio
dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il
titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito
nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina
sul trattamento dei dati personali.
- Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per
fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del
presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica
o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema
di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli
15 e 31.
Art. 6. Disciplina del trattamento
- Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti
i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni
trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte
II.
Titolo II - DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili
o incaricati.
- L'interessato ha diritto di ottenere:
- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8. Esercizio dei diritti
- I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta
senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite
di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza
ritardo.
- I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con
richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo
145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
- a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197,e
successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
- b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,n.
172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime
di richieste estorsive;
- c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
- d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,in
base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti,
al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari,
nonchè alla tutela della loro stabilità;
- e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo
e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per
l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
- f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata,
salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per
lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397;
- g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine
e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi
di autogoverno o il Ministero della giustizia;
- h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla
legge 1 aprile 1981, n. 121.
- Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi dicui
al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli
articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h)
del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
- L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda
dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna
la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo,
relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo,
nonchè l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in
via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art. 9. Modalità di esercizio
- La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere
trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento
a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata
anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura
dell'incaricato o del responsabile.
- Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni
od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere
da una persona di fiducia.
- I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio,
o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli
di protezione.
- L'identità dell'interessato è verificata sulla base
di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili
o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento.
La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia
della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato
o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato
è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta
è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi
statuti od ordinamenti.
- La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata
liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni.
Art. 10. Riscontro all'interessato
- Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo
7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure
volte, in particolare:
- a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato,
anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati
ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati
identificati o identificabili;
- b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il
riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti
alle relazioni con il pubblico.
- I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e
possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti
in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la
comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità
e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si
provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico,
ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
- Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento
o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro
all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato
comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad
un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si
osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
- Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa
il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche
attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti
i dati personali richiesti.
- Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei
dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione
dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili
i dati personali relativi all'interessato.
- La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile
anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di
comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati,
i parametri per la comprensione del relativo significato.
- Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi1 e
2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che
riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese
non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata
nel caso specifico.
- Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo
determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che
può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui
i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è
fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può
prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali
figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente
la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si
determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità
o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza
di dati che riguardano l'interessato.
- Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante
versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o
di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque
non oltre quindici giorni da tale riscontro.
Titolo III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI
CAPO I - REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati
- I dati personali oggetto di trattamento sono:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,
ed utilizzati in altre operazioni del trattamento intermini compatibili
con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
- I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante
in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
Art. 12. Codici di deontologia e di buona condotta
- Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza
del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri
direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento
di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona
condotta per determinati settori, ne verificala conformità alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto
- I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia,
sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
- Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma
1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza
del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e
pubblici.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice
di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche
promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e allarticolo
139.
Art. 13. Informativa
- L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
- a) le finalità e le modalità del trattamento cui
sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 7;
- f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5
e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili
è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete
di comunicazione o le modalità attraverso le quali è
conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.
Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato
in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato
tale responsabile.
- L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti
da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere
gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte
di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte
per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
- Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità
semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici
di assistenza e informazione al pubblico.
- Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa
di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è
data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o,
quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
- La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
- a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
- c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che
il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
del Garante, impossibile.
Art. 14. Definizione di profili e della personalità dell'interessato
- Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi
una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente
su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il
profilo o la personalità dell'interessato.
- L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo
7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata
in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in
accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate
garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante
ai sensi dell'articolo 17.
Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento
- Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050
del codice civile.
- Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione
dell'articolo 11.
Art. 16. Cessazione del trattamento
- In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati
sono:
- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento
in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati
aduna comunicazione sistematica o alla diffusione;
- d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici
o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla
normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
- La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1,
lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento
dei dati personali è priva di effetti.
Art. 17. Trattamento che presenta rischi specifici
- Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che
presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali,
nonchè per la dignità dell'interessato, in relazione alla
natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti
che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure
ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
- Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal
Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito
di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche
in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche
a seguito di un interpello del titolare.
CAPO II - REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati
da soggetti pubblici
- Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici.
- Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici
è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
- Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i
limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa
natura dei dati, nonchè dalla legge e dai regolamenti.
- Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non
devono richiedere il consenso dell'interessato.
- Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione
e diffusione.
Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari
- Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi
da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una
norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
- La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti
pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge
o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è
ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine
di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa
determinazione ivi indicata.
- La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti
pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico
sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o
di regolamento.
Art. 20. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
- Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella
quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e
di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse
pubblico perseguite.
- Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità
di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di
operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento
ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche
finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in
conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo
154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
- Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione
di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione
delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico
e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo
26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.Il trattamento è
consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare
e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al
comma 2.
- L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi
2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente
Art. 21. Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
- Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento
del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
- Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano
anche al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
e giudiziari
- I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
- Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pubblici
fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o
i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
- I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari
indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono
essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi
o di dati personali di natura diversa.
- I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
- In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i
soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento
dei dati sensibili e giudiziari, nonchè la loro pertinenza, completezza,
non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità
perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato
fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili
e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti
loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto
tra i dati e glia dempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono
essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma
di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione
è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati
sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si
riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti
- I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche
di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati
con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi
o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è
autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati
solo in caso di necessità
- I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono
conservati separatamente da altri dati personali trattati perfinalità
che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con
le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi,
registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici
- I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
- Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del
comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente
le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle
finalità per le quali il trattamento è consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza,
di controllo o ispettivi
- I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito
di test psico attitudinali volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonchè i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi
dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei
motivi.
- In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se
effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonchè
la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di legge.
- Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili,
in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati
dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato
della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
CAPO III - REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art. 23. Consenso
- Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
- Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una
o più operazioni dello stesso.
- Il consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente
individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
- Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento
riguarda dati sensibili.
Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento
senza consenso
- Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella
Parte II, quando il trattamento:
- a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa comunitaria
- b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
- c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità
che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono
per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
- d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche,
trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
- e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato
e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o divolere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile
della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione
di cui all'articolo 82, comma 2;
- f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia
di segreto aziendale e industriale;
- g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi
individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge,
per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario
dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari
e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano
i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un
legittimo interesse dell'interessato;
- h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione,
è effettuato da associazioni, enti od organismi senzascopo
di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno
con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di
scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo
statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo
previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
- i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici
di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici
o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione
del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo
quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
Art. 25. Divieti di comunicazione e diffusione
- La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di
divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
- a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata
la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo
indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
- b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione
del trattamento, ove prescritta.
- è fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste,
in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità
giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti
pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione
di reati.
Art. 26. Garanzie per i dati sensibili
- I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante,
nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente
codice, nonchè dalla legge e dai regolamenti.
- Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale
a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere
misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del
trattamento è tenuto ad adottare
- Il comma 1 non si applica al trattamento:
- a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e
ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente
religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato
dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre
che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni.
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione
del Garante;
- b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni
a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni
o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
- I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anchesenza
consenso, previa autorizzazione del Garante:
- a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti
od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti
e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto
collettivo, relativamente ai dati personali degli aderentio dei soggetti
che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con
l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati
all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini
idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione
resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo
13;
- b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima
finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o
di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente
la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare,
da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
- c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n.397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria
un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto
o libertà fondamentale e inviolabile;
- d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi
o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia
di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza
e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando
le disposizioni del codice di deontologia e di buonacondotta di cui
all'articolo 111.
- I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 27. Garanzie per i dati giudiziari
- Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici
economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione
di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità
di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di
operazioni eseguibili.
TITOLO IV - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28. Titolare del trattamento
- Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica,
da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente,associazione
od organismo, titolare del trattamento è l'entità nelsuo
complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere
decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità
del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29. Responsabile del trattamento
- Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
- Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che
per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza
- Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti
- I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati
per iscritto dal titolare
- Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma
2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30. Incaricati del trattamento
- Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati
che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile,
attenendosi alle istruzioni impartite.
- La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente
l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata
preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è
individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli
addetti all'unità medesima.
Titolo V - SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I - MISURE DI SICUREZZA
Art. 31. Obblighi di sicurezza
- I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,
alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito
o non conforme alle finalità della raccolta.
Art. 32. Particolari titolari
- Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche
e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la
sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati relativi al
traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche
rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
- Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche
l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure
congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni.
In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia
è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
secondo le modalità previste dalla normati vavigente.
- Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste
un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando,
quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle
misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi
dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedie i relativi costi presumibili.
Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni.
CAPO II - MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33. Misure minime
- Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo
31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento
sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente
capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello
minimo di protezione dei dati personali.
Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici
- Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici
è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare
tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione
o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto atrattamenti
illeciti di dati, ad accessi non consentiti e adeterminati programmi
informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza,
il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi
per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Art. 35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici.
- Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti
dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure
minime:
- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti
affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati
atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità
di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.
Art. 36. Adeguamento
- Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo allemisure
minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con
decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per
le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica
e all'esperienza maturata nel settore.
Titolo VI - ADEMPIMENTI
Art. 37. Notificazione del trattamento
- Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui
intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
- a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica
di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
- b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi
sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura
di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali,
infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi
e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
- c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica
trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso
o sindacale;
- d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a
definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad
analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo
di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti
tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
- e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione
del personale per conto terzi, nonchè dati sensibili utilizzati
per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
- f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti
elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica,
alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni,
a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di
recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato,
in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali,
con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17.
Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito
dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili
di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
- La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il
trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
- Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei
trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per
la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni
con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili
tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive
finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione
dei dati personali.
Art. 38. Modalità di notificazione
- La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima
dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero
delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare,e può
anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.
- La notificazione è validamente effettuata solo se è
trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal
Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per
quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale
e di conferma del ricevimento della notificazione.
- Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica
e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti
autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni
di categoria e ordini professionali.
- Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla
cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da
indicare nella notificazione medesima.
- Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione
in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previstedalla normativa
vigente
- Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione
al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel
modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento
riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque.
Art. 39. Obblighi di comunicazione
- Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente
al Garante le seguenti circostanze:
- a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico
ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di
regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
- b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto
dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo
110, comma 1, primo periodo.
- I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono
essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della
comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.
- La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il
modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo
per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con
firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma
2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Art. 40. Autorizzazioni generali
- Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione
del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni
relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41. Richieste di autorizzazione
- Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione
di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è
tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il
trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
- Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato
ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere comunque
sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo
giustificano.
- L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando
esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante
e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità
di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38,
comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse
anche mediante telefax o lettera raccomandata
- Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni
o ad esibire documenti, il termine di quarantacinquegiorni di cui all'articolo
26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per
l'adempimento richiesto
- In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare
un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
TITOLO VII - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
Art. 42. Trasferimenti all'interno dell'Unione europea
- Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in
modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali
fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in
conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in
caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime
disposizioni.
Art. 43. Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
- Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato,
con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento,
se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è
consentito quando:
- a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o,
se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
- b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da
un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato,
ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato
a favore dell'interessato;
- c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento
riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai
sensi degli articoli 20 e 21;
- d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato
e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile
della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione
di cui all'articolo 82, comma 2;
- e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
- f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso
ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile
da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
- g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici
di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici
o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione
del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo
quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
- h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche,
enti o associazioni.
Art. 44. Altri trasferimenti consentiti
- Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento,diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è altresì
consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell'interessato:
- a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate
con un contratto;
- b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo
6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione
europea constata che un Paese non appartenente all'Unione europea
garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole
contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art. 45. Trasferimenti vietati
- Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo,
di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea, è vietato quando l'ordinamento
del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello
di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità
del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità,
la natura dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I - TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 46. Titolari dei trattamenti
- Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore
della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della
giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle
rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.
- Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato
C) al presente codice, i trattamenti non occasionali dicui al comma
1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati
centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari.
I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e
gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi
trattamenti da essi effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto
del Ministro della giustizia.
Art. 47. Trattamenti per ragioni di giustizia
- In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici
giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della
magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia,
non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni
di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
- a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1
a 5, e da 39 a 45;
- b) articoli da 145 a 151.
- Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni
di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati
alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in
materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura,
hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonchè
le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni
di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale
di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la
segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
Art. 48 Banche di dati di uffici giudiziari
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni
processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici,
l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica.
A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo
stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte
ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante
reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari
e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi
di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49. Disposizioni di attuazione
- Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione
del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n.
334, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi
del presente codice nella materia penale e civile.
CAPO II - MINORI
Art. 50. Notizie o immagini relative a minori
- Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione
con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione
di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque
titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella
penale.
CAPO III - INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51. Principi generali
- Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti
la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti,
i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia
interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso
il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.
- Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria
di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese
accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale
della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele
previste dal presente capo.
Art. 52. Dati identificativi degli interessati
- Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione
e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado,l'interessato
può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella
cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito
il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima
cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento,
un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza
o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione
giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti
di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità
e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla
sentenza o provvedimento.
- Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza
ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza
o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre
d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela
dei diritti o della dignità degli interessati.
- Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza
o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive
anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli
estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere
le generalità e gli altri dati identificativi di ..."
- In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri
provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative
massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi dell'interessato.
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734 bis del codice penale
relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque
diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni
caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità,
altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali
può desumersi anche indirettamente l'identità di minori,
oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia
e di stato delle persone.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in
caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura
civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui
al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul
lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il
collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori
pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
- Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la
diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e
di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II - TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
- Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione
dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui
dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di
pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici perfinalità di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di
legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le
seguenti disposizioni del codice:
- a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1
a 5, e da 39 a 45;
- b) articoli da 145 a 151.
- Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato
C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma
1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54. Modalità di trattamento e flussi di dati
- Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze
di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni
di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri
soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via
telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi
di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi
organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici
registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti
disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo
sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante,
e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche
al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.
- I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo
53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità
amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni
dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la
pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso
interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario
dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre
banche di dati di forze di polizia, necessarie perle finalità
di cui all'articolo 53.
- Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente
i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento aidati trattati anche
senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento
anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati
ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio
di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti
che li contengono.
Art. 55. Particolari tecnologie
- Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un
danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici
o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche
di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni
e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel
rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato
prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione
ai sensi dell'articolo 39.
Art. 56. Tutela dell'interessato
- Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge
1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche,
oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati
di cui all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici
da organi, uffici o comandi di polizia.
Art. 57. Disposizioni di attuazione
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità
di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento
dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53 dal
Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche
ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87)
15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni.
Le modalità sono individuate con particolare riguardo:
- a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata
alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione
di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare
per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di
analisi;
- b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni
effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative
ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità
per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi
e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
- c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee
o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica
dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione
delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri
dati che non richiedono il loro utilizzo;
- d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei
dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati
per il loro trattamento, nonchè alla tipologia dei procedimenti
nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
- e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per
l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro
diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
- f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca
delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
TITOLO III - DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 58. Disposizioni applicabili
- Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli3, 4
e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da
segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le
disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle
previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e
169.
- Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni
di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni
del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel
comma 1, nonchè alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38
e 163.
- Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di
cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate
le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del
presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati,
di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione
all'aggiornamento e alla conservazione.
TITOLO IV - TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I - ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 59. Accesso a documenti amministrativi
- Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità,
i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi
contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano
disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonchè dai relativi
regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi
di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili
in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate
all'applicazione ditale disciplina si considerano di rilevante interesse
pubblico.
Art. 60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
- Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la
situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta
di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari
ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità
o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
CAPO II - REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici
- Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti
tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere
indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate
per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo
presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio
d'Europa in relazione all'articolo 11.
- Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali
diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti
in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento,
possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai
sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione
elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza
di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio
della professione.
- L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona
iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma
2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività
professionale.
- A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può
altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare,
a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero
alla disponibilità ad assumere incarichi o aricevere materiale
informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.
CAPO III - STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art. 62. Dati sensibili e giudiziari
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri
dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia
e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali,
nonchè al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento
delle generalità.
Art. 63. Consultazione di atti
- Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono
consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
CAPO IV - FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 64. Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia
di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero
e del profugo e sullo stato di rifugiato.
- Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso,
in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:
- a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni
e documenti anche sanitari;
- b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato,
o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti
o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi
di legge in materia di politiche migratorie;
- c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori,
ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia
di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica
e all'integrazione sociale.
- Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili
e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di
cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati
per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione
di legge che prevede specificamente il trattamento.
Art. 65. Diritti politici e pubblicità dell'attività
di organi
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia
di:
<>
- a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti
politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonchè di
esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli
elenchi dei giudici popolari;
- b) documentazione dell'attività istituzionale di organi
pubblici.
- I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità
di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti
da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
- a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della
relativa regolarità;
- b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica
delle relative regolarità;
- c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità
o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche,
ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
- d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di
legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di
inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
- e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni,
enti e uffici.
- Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei
dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1,
lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste,
alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni
o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
- Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito
il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
- a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività
di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali
o assembleari;
- b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di
indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti
riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati
per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento
di un mandato elettivo.
- I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui
al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione
dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per
assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività
istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute.
Art. 66. Materia tributaria e doganale
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione,
anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di
tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili
di imposta, nonchè in materia di deduzioni e detrazioni e per
l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata
alle dogane.
- Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte,
alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla
adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa
comunitaria, nonchè al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto
adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla
destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione
di immobilistatali, all'inventano e alla qualificazione degli immobili
e alla conservazione dei registri immobiliari.
Art. 67. Attività di controllo e ispettive
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità di:
- a) verifica della legittimità, del buon andamento,dell'imparzialità
dell'attività amministrativa, nonchè della rispondenza
di detta attività a requisiti di razionalità, economicità,
efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla
legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive
nei confronti di altri soggetti;
- b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali,
con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti
e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo
di cui all'articolo 65, comma 4.
Art. 68. Benefici economici ed abilitazioni
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia
di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici,
agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
- Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo
anche quelli indispensabili in relazione:
- a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla
normativa antimafia;
- b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia
di usura e di vittime di richieste estorsive;
- c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento
di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo
di sterminio e di loro congiunti;
- d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità
civile;
- e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
- f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed
altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa
comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
- g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie
o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive,
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
- Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi
in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività
indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per
finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività
medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute.
Art. 69. Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia
di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della
personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche
di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità
per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad
uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese
e di istituzioni scolastiche non statali, nonchè di rilascio
e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore
e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70. Volontariato e obiezione di coscienza
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articolo
20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia
di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato,
in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati
al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni
e la cooperazione internazionale.
- Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le
finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e
delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
Art. 71. Attività sanzionatorie e di tutela
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità:
- a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative
e ricorsi;
- b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa
o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo
391 quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse
alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione
del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione
della libertà personale.
- Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il
diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma1,
è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste
in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
Art. 72. Rapporti con enti di culto
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali
con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.
Art. 73. Altre finalità in ambito amministrativo e sociale
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un
soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare
riferimento a:
- a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore
di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio
sociale, economico o familiare;
- b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti
bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi
di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento
e trasporto;
- c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende
giudiziarie;
- d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione
anche internazionale;
- e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
- f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno
di nomadi;
- g) interventi in tema di barriere architettoniche.
- Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che
la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
- a) di gestione di asili nido;
- b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura
di sussidi, contributi e materiale didattico;
- c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con
particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze
e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione
di suolo pubblico;
- d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- e) relative alla leva militare;
- f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto
dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene,di
polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle
risorse idriche e difesa del suolo;
- g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
- h) in materia di protezione civile;
- i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare
a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
- l) dei difensori civici regionali e locali;
CAPO V - PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art. 74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici
- I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e
la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito
e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti
su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione
rilasciata e senza l'apposizione di simboli o diciture dai quali può
desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola
visione del contrassegno.
- Le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata
sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono,
parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta
di esibizione o necessità di accertamento.
- La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione
a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia
del libretto di circolazione o di altro documento.
- Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione
degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato
continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
TITOLO V - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO
SANITARIO
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 75. Ambito applicativo
- Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in
ambito sanitario.
Art. 76. Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari
pubblici
- Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici,
anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico
ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute:
- a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione
del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili
per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità
fisica dell'interessato;
- b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione
del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda
un terzo o la collettività.
- Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato
con le modalità semplificate di cui al capo II.
- Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata,
salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore
di sanità.
CAPO II - MODALITÁ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA
E CONSENSO
Art. 77. Casi di semplificazione
- Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili
dai soggetti di cui al comma 2:
- a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali
raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo
13, commi 1 e 4;
- b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali
nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo
76;
- c) per il trattamento dei dati personali.
- Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
- a) dagli organismi sanitari pubblici;
- b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni
sanitarie;
- c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
Art. 78. Informativa del medico di medicina generale o del pediatra
- Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano
l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma
chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati
nell'articolo 13, comma 1.
- L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento
dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della
salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta
dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate
nel suo interesse.
- L'informativa può riguardare, altresì, dati personali
eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente
per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati
pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in
relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
- L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico
o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello
effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera
scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti
individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
- a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
- b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico
e del pediatra;
- c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività
professionale prestata in forma associata;
- d) fornisce farmaci prescritti;
- e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità
alla disciplina applicabile.
- L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente
eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici
per i diritti e le libertà fondamentali, nonchè per la
dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti
effettuati:
- a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione
clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi
e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso,
ove richiesto, è manifestato liberamente;
- b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
- c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso
una rete di comunicazione elettronica.
Art. 79. Informativa da parte di organismi sanitari
- Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle
modalità semplificate relative all'informativa e al consenso
di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità
di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello
stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali
specificamente identificati.
- Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta
informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere
una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che,
anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
- Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono
essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme
dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture
facenti capo alle aziende sanitarie.
- Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma
3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più
trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo
ed ai soggetti di cui all'articolo 80.
Art. 80. Informativa da parte di altri soggetti pubblici
- Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della
facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità
di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi
diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi,
i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito
sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
- L'informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e
idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi
e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante
reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda
attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non
richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81. Prestazione del consenso
- Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice
o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con
un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è
documentato, anzichè con atto scritto dell'interessato, con annotazione
dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico,
riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti
e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli
78, 79 e 80.
- Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di
più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre
quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai
medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso
menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una
carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo
al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni
apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82. Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità
fisica
- L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso
di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente
autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai
sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione,
in caso di:
- a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità
di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile
acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente
o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato;
- b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o dell'interessato.
- L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in
caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione
preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.
- Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è
fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova
manifestazione del consenso quando questo è necessario.
Art. 83. Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati
- I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure
per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi,
il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
degli interessati, nonchè del segreto professionale, fermo restando
quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità
di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
- Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
- a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie
o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa
all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli
interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
- b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto
dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
- c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza
da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
- d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa
l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità
derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
- e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione
della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
- f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare
che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma
anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di
pronto soccorso;
- g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti
interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità
per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione
degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente
gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni
legittime di volontà;
- h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale,
dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione
tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza
di un particolare stato di salute;
- i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge
al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto
professionale.
Art. 84. Comunicazione di dati all'interessato
- I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma
2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi
sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato
o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati
personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.
- Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti
le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei
propri compiti intrattengono rapporti diretti coni pazienti e sono incaricati
di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere
noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo
82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalità
e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento
di dati.
CAPO III - FINALITÁ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 85. Compiti del Servizio sanitario nazionale
- Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano
nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi
sanitari pubblici relative alle seguenti attività:
- a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio
sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in
Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonchè di assistenza
sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
- b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza
sanitaria;
- c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di
altri prodotti di rilevanza sanitaria;
- d) attività certificatorie;
- e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
- f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo
e di tessuti, nonchè alle trasfusioni di sangue umano, anche
in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
- g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti
tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del
Servizio sanitario nazionale.
- Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare
lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie
o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della
salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo
o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni
relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante
ai sensi dell'articolo 76.
- All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di
salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia
pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida
illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
- Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito
da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità
di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è
consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche
fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio
dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.
Art. 86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico
- Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità,
perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative
alle attività amministrative correlate all'applicazione della
disciplina in materia di:
- a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria
della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per
la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione,
la cura e la degenza delle madri, nonchè per gli interventi
di interruzione della gravidanza;
- b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento
a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed
associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per
l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi
anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle
misure amministrative previste;
- c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi
terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonchè
interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione
alla famiglia del portatore di handicap, nonchè il collocamento
obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunita-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed
organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
- Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 85, comma 4.
CAPO IV - PRESCRIZIONI MEDICHE
Art. 87. Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale
- Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale,
del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di
cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità
dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo
della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative
o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche
applicabili.
- Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni
di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale,
di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità
11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo
disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto
su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone
indicate nel comma 3.
- Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello
predisposte per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo
dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di
una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria
ai sensi dei commi 4 e 5.
- Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello
di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista
lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando,
per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza
della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura
del farmaco.
- Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di
cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica
amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti
legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità
alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle
rispettive finalità.
- Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può
essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella
indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra
tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.
Art. 88. Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale
- Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione
ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale,
le generalità dell'interessato non sono indicate.
- Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità
dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire
alla sua identità, per un'effettiva necessità derivante
dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale
modalità di preparazione o di utilizzazione.
Art. 89. Casi particolari
- Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di
disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non
identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute
anche nel decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
- Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato
ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che
non ne richiede l'utilizzo.
CAPO V - DATI GENETICI
Art. 90. Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo
- Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito
nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante
sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere
del Consiglio superiore di sanità.
- L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi
da includere nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con particolare
riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei
risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che
possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al
diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.
- Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n.
52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti
del ricevente sia nei confronti di terzi.
CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 91. Dati trattati mediante carte
- Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non
elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante
le medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell'articolo
3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante
nei modi di cui all'articolo 17.
Art. 92. Cartelle cliniche
- Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano
una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile,
sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità
dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente
riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a
nascituri.
- Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della
cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di
soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o
in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata
necessità:
- a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai
sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità
o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
- b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso
ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante
di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
Art. 93. Certificato di assistenza al parto
- Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza
al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente
i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì,
le disposizioni dell'articolo 109
- Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi
dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato
di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale
a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento
anni dalla formazione del documento.
- Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato
o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi
alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando
le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.
Art. 94. Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario
- Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti
in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario,
è effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche presso banche
di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data
di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi
di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare
presso:
- a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati
istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
- b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di
Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di
cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
- c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo
3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001,
n. 279;
- d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione
della legge 6 marzo 2001, n. 52;
- e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del
decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
TITOLO VI - ISTRUZIONE
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 95. Dati sensibili e giudiziari
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito
scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare
riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.
Art. 96. Trattamento di dati relativi a studenti
- Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici
di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare
o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli
esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali
diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle
predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati
ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere liuccessivamente trattati
esclusivamente per le predette finalità.
- Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela
del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì
ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito
degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio
di diplomi e certificati.
TITOLO VII - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI
O SCIENTIFICI
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 97. Ambito applicativo
- Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato
per scopi storici, statistici o scientifici.
Art. 98. Finalità di rilevante interesse pubblico
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti
pubblici:
- a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento
e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e
negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto
dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato
dal presente codice;
- b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni;
- c) per scopi scientifici.
Art. 99. Compatibilità tra scopi e durata del trattamento
- Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici
o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per
i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
- Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici
può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario
per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza
raccolti o trattati.
- Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere
conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per
qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
Art. 100. Dati relativi ad attività di studio e ricerca
- Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in
campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le
università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni
comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati
relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori
di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi,
con esclusione di quelli sensibili o giudiziari
- Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi
ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
- I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente
trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
CAPO II - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
Art. 101. Modalità di trattamento
- I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati
per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato,
salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto
dell'articolo 11.
- I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici,
possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura,solo se pertinenti
e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali
diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi
scopi.
- I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi
a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso
suoi comportamenti in pubblico.
Art. 102. Codice di deontologia e di buona condotta
- Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici
e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
- Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua,
in particolare:
- a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti
degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei
dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili
ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione
di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione
artistica;
- b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la
diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato
di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare,
identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è
informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
- c) le modalità di applicazione agli archivi privati della
disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici,
anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire
per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione
e nella diffusione.
Art. 103. Consultazione di documenti conservati in archivi
- La consultazione dei documenti conservati negli archivi diStato, in
quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata
dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato
dal presente codice.
CAPO III - TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Art. 104. Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici
o scientifici
- Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati
per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.
- Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai
dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono
essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare
l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione
al progresso tecnico.
Art. 105. Modalità di trattamento
- I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono
essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente
all'interessato, nè per trattamenti di dati per scopi di altra
natura.
- Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati
e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13 anche in
relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b),
del presente codice e dall'articolo 6 bis del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
- Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all'articolo
106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per
conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato
può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
- Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto
a dati raccolti per altri scopi, l'informativa all'interessato non è
dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto
tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate
dai codici di cui all'articolo 106.
Art. 106. Codici di deontologia e di buona condotta
- Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di
uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti
pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le
associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per
scopi statistici o scientifici.
- Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per
i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale,
di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base
di analoghe garanzie, in particolare:
- a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare
che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo
n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici
o scientifici;
- b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti
del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla
durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere
agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi,
alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare
per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure
di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito
dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi
contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
- c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati
dal titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico;
- d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera
g), che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo
conto dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;
- e) modalità semplificate per la prestazione del consenso
degli interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;
- f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati
e le istruzioni da impartire al personale incaricato;
- g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi
di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza
di cui all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad
impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati
e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione
dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale
e all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi
con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie
previste dall'articolo 44,comma 1, lettera a);
- h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati
che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale,
tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
Art. 107. Trattamento di dati sensibili
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di
particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla
legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili,
quando è richiesto, può essere prestato con modalità
semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo106 e l'autorizzazione
del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo
40.
Art. 108. Sistema statistico nazionale
- Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte
del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice
di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo
106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto
riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico
nazionale, l'informativa all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti
e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo
9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109. Dati statistici relativi all'evento della nascita
- Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita,
compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati
morti, nonchè per i flussi di dati anche da parte di direttori
sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del
Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità
tecniche determinate dall'istituto nazionale della statistica, sentito
il Ministro della salute, dell'interno e il Garante.
Art. 110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
- Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica
in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario
quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge
che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma
di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12
bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione
al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre
necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile
informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto
di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello
territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo
40.
- In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo
7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la
rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare
questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti
significativi sul risultato della ricerca.
TITOLO VIII - LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 111. Codice di deontologia e di buona condotta
- Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici
e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per
finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro,
prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato
e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione
degli annunci per finalità di occupazione di cui all'articolo
113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali
anche sensibili.
Art. 112. Finalità di rilevante interesse pubblico
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di
soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente
o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo,
e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un
rapporto di lavoro subordinato.
- Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma1,
si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:
- a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio
e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
- b) garantire le pari opportunità;
- c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per
l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze
linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione
o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede
per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
- d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato
giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa
di servizio o dell'equo indennizzo, nonchè ad obblighi retributivi,
fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza,
ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
- e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla
normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza
o salute della popolazione, nonchè in materia sindacale;
- f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali,
la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella
integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione
di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti
di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria
e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato
ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati
specificamente;
- g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità
civile, disciplinare e contabile ed esaminare iricorsi amministrativi
in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
- h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare
alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla
legge o dai contratti collettivi di lavoro;
- i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato
o di terzi;
- l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa
in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici,
collaboratori e consulenti;
- m) applicare la normativa in materia di incompatibilità
e rapporti di lavoro a tempo parziale;
- n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti
pubblici;
- o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati
conseguiti.
- La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma
2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire
l'individuazione dell'interessato.
CAPO II - ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI
DI LAVORO
Art. 113. Raccolta di dati e pertinenza
- Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
CAPO III - DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO
Art. 114. Controllo a distanza
- Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
Art. 115. Telelavoro e lavoro a domicilio
- Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore
di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della
sua personalità e della sua libertà morale.
- Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria
riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
CAPO IV - ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 116. Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato
- lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato
e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato,
possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni,
in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso
manifestato ai sensi dell'articolo 23.
- Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio
decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli
istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le
prestazioni.
TITOLO IX - SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
CAPO I - SISTEMI INFORMATIVI
Art. 117. Affidabilità e puntualità nei pagamenti
- Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui
sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di
crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la
puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando
anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati
personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato.
Art. 118. Informazioni commerciali
- Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo
anche, in correlazione con quanto previsto dall' articolo 13, comma
5, modalità semplificate per l'informativa all'interessato e
idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei
dati raccolti e comunicati.
Art. 119. Dati relativi al comportamento debitorio
- Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo
118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione
dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri
ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento
debitorio dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel
codice di cui all'articolo 117, tenendo conto della specificità
dei trattamenti nei diversi ambiti.
Art. 120. Sinistri
- L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure
e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri
istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti
nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore
immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle
informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per
le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e
contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie, nonchè le modalità e i limiti per l'accesso
alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
- Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei
dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate
nel medesimo comma.
- Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 2, comma 5 quater, del decreto legge 28 marzo 2000, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137,
e successive modificazioni.
TITOLO X - COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO I - SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art. 121. Servizi interessati
- Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei
dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122. Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente
- Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso di una rete
di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate
nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare
informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
- Il codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua i presupposti
e i limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di cui al comma 1,
per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica
per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione
o a fornire uno specifico servizio richiesto dall'abbonato a dall'utente,
è consentito al fornitore del servizio di comunicazione elettronica
nei riguardi dell'abbonato e dell'utente che abbiano espresso il consenso
sulla base di una previa informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi
analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata
del trattamento.
Art. 123. Dati relativi al traffico
- I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati
dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati
o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione
della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi
2, 3 e 5.
- Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari
a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di
interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione
in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento,
per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica
conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede
giudiziale.
- Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura
e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi
di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore
aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno
manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.
- Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del
servizio informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi
al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo
trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
- Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito
unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo
30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore
della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione
o della gestione del traffico, di analisi per canto di clienti, dell'accertamento
di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica
o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è
limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento
di tali attività e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato
che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
- L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere
i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della
risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione
o alla fatturazione.
Art. 124. Fatturazione dettagliata
- L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza
alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono
la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della
conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località,
alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
- Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni
e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo
agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative
alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito
o carte prepagate.
- Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni
effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui
al comma 2, nè le comunicazioni necessarie per attivare le modalità
alternative alla fatturazione.
- Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre
cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione
dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati,
l'abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri completi
delle comunicazioni in questione.
- Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità
di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella
fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
Art. 125. Identificazione della linea
- Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità
di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato
chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.
- Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità
di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione delle chiamate entranti.
- Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione
sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità,
mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate
entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante
è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
- Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità
di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate
dirette verso Paesi non appartenenti all'unione europea. Le disposizioni
di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti
da tali Paesi.
- Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati
e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità
previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126. Dati relativi all'ubicazione
- I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico,
riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione
o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono
essere trattati solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato
previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella
misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore
aggiunto richiesto.
- Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa
gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione
diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento,
sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonchè sull'eventualità
che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio
a valore aggiunto.
- L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento
dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico,
conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per
ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
- Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi
al traffico, ai sensi dei commi 1 , 2 e 3, è consentito unicamente
ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30,
sono la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore
della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio
a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è
strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto
e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati
anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 127. Chiamate di disturbo e di emergenza
- L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che
il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente
inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione
della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della
chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere
disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate
di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
- La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le modalità
di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta
da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.
- I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato
che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela
rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il
fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati
e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente
sopportati.
- Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure
trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione
dell'identificazione della linea chiamante, nonchè, ove necessario,
il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto
o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte
dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza.
I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni,
sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128. Trasferimento automatico della chiamata
- Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il
trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato
da terzi.
Art. 129. Elenchi di abbonati
- Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo
154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le
modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali
relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione
del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima
della data di entrata in vigore del presente codice.
- Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità
per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente,
all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'articolo 7,
comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione
delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca
dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico
ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonchè
in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130. Comunicazioni indesiderate
- L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un
operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
è consentito con il consenso dell'interessato.
- La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni
elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante
posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging
Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
- Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per
le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi
da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e
24.
- Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 , se il titolare del trattamento
utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le
coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto
della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere
il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi
a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato,
non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.
L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di
ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente
comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni
momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
- É vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità
di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando
o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito
presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo
7.
- In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo143,
comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi
di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre
misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica
da cui sono stati inviate le comunicazioni.
Art. 131. Informazioni ad abbonati e utenti
- Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico informa l'abbonato e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza
di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale
il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad
esse estranei.
- L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni
o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo
di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato
tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.
- L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione,
sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione
stessa da parte di altri soggetti.
Art. 132. Conservazione di dati di traffico per altre finalità
(1)
- Fermo restando quanto previsto dallarticolo 123, comma 2, i
dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per
ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione
di reati.
- Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico
telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro
mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei
delitti di cui allarticolo 407, comma 2, lettera a) del codice
di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici
o telematici.
- Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il
fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero
o del difensore dellimputato, della persona sottoposta alle indagini,
della persona offesa e delle altre parti private ferme restando le condizioni
di cui allarticolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.
Il difensore dellimputato o della persona sottoposta alle indagini
può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle
utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate
dallarticolo 391-quater del codice di procedura penale.
- Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza
lacquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano
sufficienti indizi dei delitti di cui allarticolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti
in danno di sistemi informatici o telematici.
- Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e
2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti
a garanzia dellinteressato prescritti ai sensi dellarticolo
17, volti anche a:
- a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica
e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui allAllegato
B);
- b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei
dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
- c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte
di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso
il termine di cui al comma 1, lutilizzazione dei dati sia consentita
solo nei casi di cui al comma 4 e allarticolo 7;
- d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione
dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Articolo così sostituito dall'articolo 3 del decreto legge
24 dicembre 2003, n. 354, nel testo modificato dalla legge 26 febbraio
2004, n.45, di conversione del predetto decreto legge.
--------------------------------------------------------------------------------
CAPO II - INTERNET E RETI TELEMATICHE
Art. 133. Codice di deontologia e di buona condotta
- Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e
informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con
particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più
adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione
elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi
di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento,
in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole
e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza
nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di
cui all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni
attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello
di sicurezza assicurato.
CAPO III - VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 134. Codice di deontologia e di buona condotta
- Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di
immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme
semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità
e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo
11.
TITOLO XI - LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 135. Codice di deontologia e di buona condotta
- Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti
o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata
autorizzata in conformità alla legge.
TITOLO XII - GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA
ED ARTISTICA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni
del pensiero
- Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
- a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
- b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti
o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge
3 febbraio 1963, n. 69;
- c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero
anche nell'espressione artistica.
Art. 137. Disposizioni applicabili
- Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni
del presente codice relative:
- a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
- b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
- c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII
della Parte I.
- Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche
senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
- In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità
di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca
a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse
pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze
o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti
in pubblico.
Art. 138. Segreto professionale
- In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati
personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) restano ferme
le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di
giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
CAPO II - CODICE DI DEONTOLOGIA
Art. 139. Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche
- Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte
del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di
deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136,
che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate
alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può
anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo
13.
- Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante,
in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti
a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
- Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia
che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del
Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci
sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura
di cooperazione.
- Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono
efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
ai sensi dell'articolo 12.
- In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia,
il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo
143, comma 1 , lettera c).
TITOLO XIII - MARKETING DIRETTO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 140. Codice di deontologia e di buona condotta
- Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui
il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate
per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione
di non voler ricevere determinate comunicazioni.
PARTE III - TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO I - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
CAPO I - TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI
Art. 141. Forme di tutela
- L'interessato può rivolgersi al Garante:
- a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo142,
per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia
di trattamento di dati personali;
- b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare
un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare
un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
- c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti
di cui all'articolo 7 secondo le modalità e per conseguire
gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.
SEZIONE II - TUTELA AMMINISTRATIVA
Art. 142. Proposizione dei reclami
- Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata
dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che
si presumono violate e delle misure richieste, nonchè gli estremi
identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.
- Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni
che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed è
presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo
reca in allegato la documentazione utile al fini della sua valutazione
e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni
anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
- Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare
nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti
elettronici.
Art. 143. Procedimento per i reclami
- Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente
infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento,
il Garante, anche prima della definizione del procedimento:
- a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero
il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare
il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare
il blocco spontaneamente;
- b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere
il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
- c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento
che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata
adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando,
in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità
del trattamento o degli effetti che esso può determinare,vi
è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante
per uno o più interessati;
- d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati
relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone
in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
- I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente
identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.
Art. 144. Segnalazioni
- I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche
a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera
b), se è avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della
definizione del procedimento.
SEZIONE III - TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
Art. 145. Ricorsi
- I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi
all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
- Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo
oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità
giudiziaria.
- La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore
domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti
e per il medesimo oggetto.
Art. 146. Interpello preventivo
- Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto
solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto
al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono
decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato
opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
- Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile
è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
- Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per
un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità,
ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile
ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso,il termine per l'integrale
riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta
medesima.
Art. 147. Presentazione del ricorso
- Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:
- a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore
speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente
designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7;
- b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente
ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
- c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
- d) il provvedimento richiesto al Garante; e) il domicilio eletto
ai fini del procedimento.
- Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore
speciale e reca in allegato:
- a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile
ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
- b) l'eventuale procura;
- c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
- Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile
ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio
di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta
elettronica, telefax o telefono.
- Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione
è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la
sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un
procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura
è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura
civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa
vigente.
- Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso
con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità
relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del
ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato
direttamente presso l'Ufficio del Garante.
Art. 148. Inammissibilità del ricorso
- Il ricorso è inammissibile:
- a) se proviene da un soggetto non legittimato;
- b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli
145 e 146;
- c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147,commi
1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore
speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma
2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione
dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento
in cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.
- Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione
del ricorso.
Art. 149. Procedimento relativo al ricorso
- Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente
infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni
a cura dell'Ufficio del Grante, con invito ad esercitare entro dieci
giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente
e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L'invito è
comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente
designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
- In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere.
Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria
l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico
della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.
- Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di
cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare
memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 1 è
trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro
il quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono
presentare memorie e documenti, nonchè della data in cui tali
soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea
tecnica audiovisiva.
- Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei
limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate
dal titolare.
- Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di
una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il
contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è
comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente
o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone
inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.
- Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1
possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
- Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è
l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo
150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non superiore
ad ulteriori quaranta giorni.
- Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo
151 è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun
anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se
il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è
differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei
casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1,
e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 150,
comma 1 .
Art. 150. Provvedimenti a seguito del ricorso
- Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno
dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni
del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima
della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1,
e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la
decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile
unitamente a tale decisione.
- Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato
il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione
del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela
dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione.
La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data
di presentazione, equivale a rigetto.
- Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento
che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare
delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche
in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti
motivi.
- Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante
è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio
eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato
alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.
- Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione
del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti
ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi,
se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di
altri organi dello Stato.
- In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina
l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento
medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli
articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
Art. 151. Opposizione
- Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo
150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione
con ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione
del provvedimento.
- Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.
CAPO II - TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 152. Autorità giudiziaria ordinaria
- Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle
disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti
del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro
mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
- Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con
ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede
il titolare del trattamento.
- Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
- Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche
ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine
di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla
data del rigetto tacito.
Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara
inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
- La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento
del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice,sentite le parti,
può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile
unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.
- Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile
il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto
motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione
delle parti entro un termine non superiore a quindicigiorni. In tale
udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti
emanati con decreto.
- Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto
con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo
alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza
di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
- Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun
legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa
dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del
ricorrente le spese di giudizio.
- Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo
ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di
prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni
anche senza la formulazione di capitoli.
- Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le
conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale
della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del
dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria
entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere
e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza,
che è subito dopo depositata in cancelleria.
- Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine
non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare
la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine
per la discussione e la pronuncia della sentenza.
- Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo
4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario
anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare
o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte,
prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno,
ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del
procedimento.
- La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso
per cassazione.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei
casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981,
n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO II - L'AUTORITÀ
CAPO I - IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 153. Il Garante
- Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio
e di valutazione
- Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti,
eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica
con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano
indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie
del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le
qualificazioni.
- I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale
in caso di parità. Eleggono altresì un vicepresidente,
che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
- Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono
essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico
il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attività professionale o di consulenza, nè essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire
cariche elettive.
- All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti
sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni
o magistrati in attività di servizio; se professori universitari
di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in
aspettativa non può essere sostituito.
- Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente,
nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte
di cassazione. Ai componenti compete un'indennità non eccedente
nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette
indennità di funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale
da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
- Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo
156.
Art. 154. Compiti
- Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche
avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice,
ha il compito di:
- a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della
disciplina applicabile e in conformità alla notificazione,
anche in caso di loro cessazione;
- b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi
presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
- c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure
necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme
alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
- d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento
illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'articolo
143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina
applicabile al trattamento dei dati personali;
- e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo
12 e dell'articolo 139;
- f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di
interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare
i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del
settore;
- g) esprimere pareri nei casi previsti;
- h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante
in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità,
nonchè delle misure di sicurezza dei dati;
- i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio,
dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
- l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle
notificazioni di cui all'articolo 37;
- m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta
e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa
al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo
a quello cui si riferisce.
- Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione
di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali
prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali
o da regolamenti comunitari e, in particolare:
- a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione
all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
- b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio
europeo di polizia (Europol);
- c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo1997,
e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica
nel settore doganale;
- d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre
2000, che istituisce l"Eurodac" per il confronto delle impronte
digitali e per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;
- e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva
con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata
ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della
convenzione medesima.
- Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti
nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine,il Garante può
anche invitare rappresentanti di un'altra autorità a partecipare
alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità,
prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può
richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato
addetto ad altra autorità.
- Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano
il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari
e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate
dal presente codice.
- Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere
del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinquegiorni
dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione
può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto
per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro
venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.
- Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in
relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità
informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
CAPO II - L'UFFICIO DEL GARANTE
Art. 155. Principi applicabili
- All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità
e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione
e le funzioni del responsabile del procedimento, nonchè quelli
relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo,
attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite
ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente
codice.
Art. 156. Ruolo organico e personale
- All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto
anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
- Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel
limite di cento unità.
- Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, il Garante definisce:
- a) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio anche ai fini
dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;
- b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento
del personale secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
- c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
- d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo
i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive
modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19,
comma 6, e 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto
conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle
more della più generale razionalizzazione del trattamento economico
delle autorità amministrative indipendenti, al personale è
attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in
deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già
versate nella contabilità speciale, nonchè l'individuazione
dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria
o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge
secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge
31 luglio 1997, n. 249.
- L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici
collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente,
a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche
dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti
di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta
un'indennità pari all'eventuale differenza tra il trattamento
erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante
al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza
adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento
della retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennità
integrativa speciale.
- In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore
a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto
a tempo determinato ai sensi del comma 7.
- Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
n. 165 del 2001.
- Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti,
i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero
sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore
a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.
- Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono
tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio
delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
- Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di
cui all'articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unità,
nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive
attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
- Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto
al controllo della Corte dei conti.
CAPO III - ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art. 157. Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti
- Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere
al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti.
Art. 158. Accertamenti
- Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o
altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento
o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo
del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
- I controlli di cui al comma a sono eseguiti da personale dell'Ufficio.
Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di
altri organi dello Stato.
- Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in
un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono
effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile,
oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente
per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede
con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni
dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata
l'indifferibilità dell'accertamento.
Art. 159. Modalità
- Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può
essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi
dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni
tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato
e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica.
Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono
annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
- Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è
consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove
rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare
la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti
sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste
a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento,
che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli
474 e 475 del codice di procedura civile.
- Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile,
sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è
assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti
possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.
- Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione
del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato
prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito
anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.
- Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente
articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante
posta elettronica e telefax.
- Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui
all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
Art. 160. Particolari accertamenti
- Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III
della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un
componente designato dal Garante.
- Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge
o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le
necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione.
Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo
è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito,
se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o
ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
- Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in
ragione della specificità della verifica, il componente designato
può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto
ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti
sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza
e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se
necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero
delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base
di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3,
lettera a).
- Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di
sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato
prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente
nelle riunioni del Garante.
- Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi
di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto
delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale
dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine
coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell'organo
procedente, al momento in cui cessa il segreto.
- La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti,
documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento
di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento
restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella
materia civile e penale.
TITOLO III - SANZIONI
CAPO I - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato
- La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila
euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari
o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo
17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più
interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può
essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione
delle condizioni economiche del contravventore.
Art. 162. Altre fattispecie
- La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo
16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina
del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.
- La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1,
è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da cinquecento euro a tremila euro.
Art. 163. Omessa o incompleta notificazione
- Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione
ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero
o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento
che la applica.
Art. 164. Omessa informazione o esibizione al Garante
- Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
quattromila euro a ventiquattro mila euro.
Art. 165. Pubblicazione del provvedimento del Garante
- Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata
la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione,
per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel
provvedimento che la applica.
Art. 166. Procedimento di applicazione
- L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni
di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, è il Garante.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella
misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al
fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente
per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera
h), e 158.
CAPO II - ILLECITI PENALI
Art. 167. Trattamento illecito di dati
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri
un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di
quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in
applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste
nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro
mesi.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri
un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di
quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26,
27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione
da uno a tre anni.
Art. 168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al
Garante
- Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni,
atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi
al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente
notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
Art. 169. Misure di sicurezza
- Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste
dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con
l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
- All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi,
anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione
fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo
di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare
complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento
e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi
allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione,
l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari
al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.
L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce
la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli
articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170. Inosservanza di provvedimenti del Garante
- Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato
dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e
2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da
tre mesi a due anni.
Art. 171. Altre fattispecie
- La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1,
e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge
20 maggio 1970, n. 300.
Art. 172. Pene accessorie
- La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa
la pubblicazione della sentenza.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE,
TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Art. 173. Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
- La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo
di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così
modificata
- a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonchè
di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114,
paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità di
cui al comma 1.";
- b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;
- c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114
della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali.
Nell'esercizio dei compiti adesso demandati per legge, il Garante
esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della
Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo
114, anche su segnalazione oreclamo dell'interessato all'esito di
un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo
9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato
una risposta sulla basedegli elementi forniti dall'autorità
di cui all'articolo 9, comma 1.2. Si applicano le disposizioni dell'articolo
10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";
- d) l'articolo 12 è abrogato.
Art. 174. Notifiche di atti e vendite giudiziarie
- All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma,
sono inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie
del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo
143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto
da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il
numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione
in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non
sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni
effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133
e 136.".
- Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le
parole da: "può sempre eseguire" a "destinatario,"
sono sostituite dalle seguenti: "esegue la notificazione di regola
mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso
la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,".
- Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile,
la parola: "l'originale" è sostituita dalle seguenti:
"una ricevuta".
- Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole:
"affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti: "in
busta chiusa e sigillata".
- All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo
quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza,
dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito
un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato
mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata
e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura
la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla
persona alla quale è diretta.";
- b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti"
sono sostituite dalle seguenti: "al primo comma".
- Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono
soppresse le parole da: ",e mediante" fino alla fine del periodo.
- All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo
le parole: "maggiore celerità" sono aggiunte le seguenti:
", di riservatezza o di tutela della dignità".
- All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma
è aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui al primo comma,
se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante
servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.".
- All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'avviso è omessa
l'indicazione del debitore".
- All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole:
"del debitore," sono soppresse e le parole da: "informazioni"
fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "informazioni, anche
relative alle generalità del debitore, possono essere fornite
dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse".
- All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Quando la notificazione non può essere eseguita
in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.".
- Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:
"Articolo 15-bis.(Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni
ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di
organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati
o da persone da essi delegate, nonchè a comunicazioni ed avvisi
circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei
biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni
strettamente necessarie a tale fine.".
- All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge
disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario
oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate
nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita
in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia
giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione
per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo
averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi
il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione
in calce all'originale e alla copia dell'atto.";
- b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Lecomunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o
invito consegnatinon in busta chiusa a persona diversa dal destinatario
recano leindicazioni strettamente necessarie. ".
- 14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole:
"è scritta all'esterno del plico stesso" sono sostituite
dalle seguenti: "è effettuata nei modi previsti dall'articolo
148,comma 3".
- 15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il
comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata
al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui
all'articolo 148, comma 3, del codice.".
- 16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- a) all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni
dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.";
- b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole:
"L'agente postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti:
", in busta chiusa, del deposito".
Art. 175. Forze di polizia
- Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni
acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell'articolo
21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni
di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione
al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
- I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di
pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53, comma
1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del
presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è
verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell'articolo
11.
- L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Controlli)
- 1.Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato
dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti
dalla legge e dai regolamenti.
- 2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro
possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate
nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso
di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata
l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni,
o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità
precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei
dati personali.
- 3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo
5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano,
la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano
trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento,
la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
- 4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,
non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate.
L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò
può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della
criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione
dei dati personali.
- 5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata inviolazione
di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al
tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere
gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione,
la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.".
Art. 176. Soggetti pubblici
- Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo
le parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite
le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte
della persona cui i dati si riferiscono,".
- Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis.
I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati
nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.".
- L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio1993, n.
39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1.
È istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile
e finanziaria e con indipendenza di giudizio.".
- Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, nonchè le vigenti modalità di finanziamento
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
- L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Il Centro
nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione
di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento,
l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonchè
la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.".
- La denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione" contenuta nella vigente normativa è sostituita
dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione".
Art. 177. Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste
elettorali
- Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di
applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
- Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: "7. L'accesso
alle informazioni non è consentito nei confronti della madre
che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396.".
- Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo
107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure
su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del
richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante,
ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.
- Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
- Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: "Le
liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità
di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo,
di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere
socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo
o diffuso.".
Art. 178. Disposizioni in materia sanitaria
- Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole:
"il Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono
inserite le seguenti: "e il Garante per la protezione dei dati
personali".
- All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS
e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'operatore
sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso
di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato
da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza
e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela
dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato,
nonchè della relativa dignità.";
- b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità"
sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali"
- Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso
umano, è inserito, infine, il seguente periodo: "Decorso
tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità
atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.".
- All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità
in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72
del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati
all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
- Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5 bis del decreto legge
17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è
acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali".
Art. 179. Altre modifiche
- Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse
le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto
si riferisce alla vita familiare" e: "garantire al lavoratore
il rispetto della sua personalità e della sua libertà
morale;".
- Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
sono soppresse le parole: "4," e "8".
- Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999,
n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte infine le
seguenti parole: ",ovvero, limitatamente alla violazione di cui
all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali".
- Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali,
è inserito il seguente:
"Articolo 107-bis. Trattamento di dati personali per scopi storici
- 1. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione
ai sensi dell'articolo 107, comma 2, conservano il loro carattere
riservato e non possono essere diffusi.
- 2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e
gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso
di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario
per scopi storici. Ai documenti è allegata la documentazione
relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia
interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque
disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento
comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della
riservatezza o dell'identità personale degli interessati e
i dati non siano di rilevante interesse pubblico.".
CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 180. Misure di sicurezza
- Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato
B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004.
- Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice
dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche,
non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure
minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità
tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un
documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
- Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura
di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo
da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche
o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando
i medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall'entrata
in vigore del codice.
Art. 181. Altre disposizioni transitorie
- Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004,
in sede di prima applicazione del presente codice:
- a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi
di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e
21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre
2004;
- b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi
dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata,
ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
- c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro
il 30 aprile 2004;
- d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro
il 30 giugno 2004;
- e) le modalità semplificate per l'informativa e la manifestazione
del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico
di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi
sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato,
al più tardi entro il 30 settembre 2004;
- f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2,
è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
- Le disposizioni di cui all'articolo 21 bis del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo
9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore
fino alla data di entrata in vigore del presente codice.
- L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli
46 e 53, da riportare nell'allegato C), è effettuata in sede
di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
- Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi
dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato
per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato
o distrutto in base alla normativa vigente.
- L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi
dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata
sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata
in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato
e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione
elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico.
I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1,
sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente codice.
- Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice,
abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento
le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire
l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.
- 6-bis.(2) Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli
accorgimenti prescritti ai sensi dellarticolo 132, comma 5, per
la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui
allarticolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998,
n. 171.
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(2) Comma aggiunto dallarticolo 4 del decreto legge 24 dicembre
2003, n. 354, nel testo modificato dalla legge 26 febbraio 2004, n.45,
di conversione del predetto decreto legge
- In conformità allarticolo 184, comma 2, i riferimenti a
disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate
devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore,
secondo la tavola di corrispondenza.
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Art. 182. Ufficio del Garante
- Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali,
in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre
il 31 marzo 2004, il Garante:
- a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in
ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti
delle disponibilità di organico, del personale appartenente
ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso
l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla
data di pubblicazione del presente codice;
- b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici,
unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità
di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio
del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il
Garante di almeno un anno.
CAPO III - ABROGAZIONI
Art. 183. Norme abrogate
- Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
- a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
- c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
- d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
- e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
- f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
- g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
- h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
- i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
- l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione
degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
- m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
- n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
- o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318.
- Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati
gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
- Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano,
altresì, abrogati:
- a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità
18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
- b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
- c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia
di donatori midollo osseo;
- d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di
assistenza al parto;
- e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità
27ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi
dagli istituti di ricovero;
- f) l'articolo 2, comma 5 quater 1, secondo e terzo periodo, deldecreto
legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di
banca dati sinistri in ambito assicurativo;
- g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998,n.
204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione
in campo scientifico e tecnologico;
- h) l'articolo 330 bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
- i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della
legge 1 aprile 1981, n. 121.
- Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di
deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di
conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo
119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano
nella misura indicata dal medesimo codice.
CAPO IV - NORME FINALI
Art. 184. Attuazione di direttive europee
- Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva
96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 luglio 2002.
- Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a
disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre
disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende
effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo
la tavola di corrispondenza riportata in allegato.
- Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono
divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di
taluni dati personali.
Art. 185. Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta
- L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi
1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.
Art. 186. Entrata in vigore
- Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio
2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176,
commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data
si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli
articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 2003
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ALLEGATI
Allegato
A.1. Codice di deontologia - Trattamento dei dati personali nell'esercizio
dell'attività giornalistica
Allegato
A.2. Codici di deontologia - Trattamento dei dati personali per
scopi storici
Allegato
A.3. Codice di deontologia - Trattamento dei dati personali a
scopi statistici in ambito Sistan
Allegato
B. Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza
Allegato C. Trattamenti non occasionali effettuatio in ambito giudiziario
o per fini di polizia
Tavola
di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice in materia
di protezione dei dati personali
Questa legge è stata tratta dal sito ufficiale del garante per
la Privacy www.garanteprivacy.it
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