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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega
a Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento
dei dati personali;
- VISTO l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);
- VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali;
- VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione dei dati;
- VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla
tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 9 maggio 2003;
- SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
- ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie,
di concerto con i Ministri della giustizia,dell'economia e delle finanze,
degli affari esteri e delle comunicazioni;
EMANA il seguente decreto legislativo:
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 2. Finalità
- Il presente testo unico, di seguito denominato "codice",
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè della
dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
- Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando
un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui
al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione
ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da
parte degli interessati, nonchè per l'adempimento degli obblighi
da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati
- I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo
al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi,
in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite
nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente,
dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare
l'interessato solo in caso di necessità.
Art. 4. Definizioni
- Ai fini del presente codice si intende per:
- a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco,
la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) "dato personale", qualunque informazione relativa
a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati
o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) "dati identificativi", i dati personali che permettono
l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale;
- e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e
da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato
o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura
penale;
- f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni
in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento
di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo
della sicurezza;
- g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali
a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato,
dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile
e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa
a disposizione o consultazione;
- m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali
a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
- n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito
di trattamento, non può essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
- o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di
dati personali, ripartito in una o più unità dislocate
in uno o più siti;
- q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153,
istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
- a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata
o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le
informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che
le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente,
identificato o identificabile;
- b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio
telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione
bidirezionale in tempo reale;
- c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di
trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via
radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,
incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione
di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi,
i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura
in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive
via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni
elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi
di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate
per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo
2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 marzo 2002;
- f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica,
ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura
ditali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede
prepagate;
- g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per
motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
- h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto
a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
- i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato
in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico;
- l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede
il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione
diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario
per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
- m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci,
suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione,
che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale
ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
- Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
- a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza
che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione
ai rischi previsti nell'articolo 31;
- b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi
per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato
con cui si effettua il trattamento;
- c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti
elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
- d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi,
in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- e) "parola chiave", componente di una credenziale di
autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita
da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni,
univocamente associate ad una persona, che consente di individuare
a quali dati essa può accedere, nonchè i trattamenti
ad essa consentiti;
- g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti
e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità
di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione
del richiedente.
- Ai fini del presente codice si intende per:
- a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine,
ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
- b) "scopi statistici", le finalità di indagine
statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo
di sistemi informativi statistici;
- c) "scopi scientifici", le finalità di studio
e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze
scientifiche in uno specifico settore.
Art. 5. Oggetto ed ambito di applicazione
- Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche
detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio
dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello
Stato.
- Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese
non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti
situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici,
salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio
dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il
titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito
nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina
sul trattamento dei dati personali.
- Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per
fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del
presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica
o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema
di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli
15 e 31.
Art. 6. Disciplina del trattamento
- Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti
i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni
trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte
II.
Titolo II - DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili
o incaricati.
- L'interessato ha diritto di ottenere:
- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8. Esercizio dei diritti
- I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta
senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite
di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza
ritardo.
- I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con
richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo
145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
- a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197,e
successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
- b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,n.
172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime
di richieste estorsive;
- c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
- d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,in
base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti,
al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari,
nonchè alla tutela della loro stabilità;
- e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo
e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per
l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
- f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata,
salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per
lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397;
- g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine
e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi
di autogoverno o il Ministero della giustizia;
- h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla
legge 1 aprile 1981, n. 121.
- Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi dicui
al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli
articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h)
del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
- L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda
dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna
la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo,
relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo,
nonchè l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in
via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art. 9. Modalità di esercizio
- La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere
trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento
a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata
anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura
dell'incaricato o del responsabile.
- Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni
od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere
da una persona di fiducia.
- I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio,
o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli
di protezione.
- L'identità dell'interessato è verificata sulla base
di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili
o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento.
La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia
della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato
o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato
è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta
è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi
statuti od ordinamenti.
- La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata
liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni.
Art. 10. Riscontro all'interessato
- Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo
7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure
volte, in particolare:
- a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato,
anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati
ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati
identificati o identificabili;
- b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il
riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti
alle relazioni con il pubblico.
- I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e
possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti
in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la
comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità
e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si
provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico,
ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
- Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento
o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro
all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato
comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad
un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si
osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
- Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa
il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche
attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti
i dati personali richiesti.
- Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei
dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione
dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili
i dati personali relativi all'interessato.
- La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile
anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di
comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati,
i parametri per la comprensione del relativo significato.
- Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi1 e
2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che
riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese
non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata
nel caso specifico.
- Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo
determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che
può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui
i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è
fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può
prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali
figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente
la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si
determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità
o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza
di dati che riguardano l'interessato.
- Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante
versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o
di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque
non oltre quindici giorni da tale riscontro.
Titolo III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI
CAPO I - REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati
- I dati personali oggetto di trattamento sono:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,
ed utilizzati in altre operazioni del trattamento intermini compatibili
con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
- I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante
in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
Art. 12. Codici di deontologia e di buona condotta
- Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza
del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri
direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento
di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona
condotta per determinati settori, ne verificala conformità alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto
- I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia,
sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
- Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma
1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza
del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e
pubblici.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice
di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche
promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e allarticolo
139.
Art. 13. Informativa
- L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
- a) le finalità e le modalità del trattamento cui
sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 7;
- f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5
e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili
è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete
di comunicazione o le modalità attraverso le quali è
conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.
Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato
in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato
tale responsabile.
- L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti
da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere
gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte
di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte
per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
- Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità
semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici
di assistenza e informazione al pubblico.
- Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa
di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è
data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o,
quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
- La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
- a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
- c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che
il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
del Garante, impossibile.
Art. 14. Definizione di profili e della personalità dell'interessato
- Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi
una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente
su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il
profilo o la personalità dell'interessato.
- L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo
7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata
in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in
accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate
garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante
ai sensi dell'articolo 17.
Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento
- Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050
del codice civile.
- Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione
dell'articolo 11.
Art. 16. Cessazione del trattamento
- In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati
sono:
- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento
in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati
aduna comunicazione sistematica o alla diffusione;
- d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici
o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla
normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
- La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1,
lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento
dei dati personali è priva di effetti.
Art. 17. Trattamento che presenta rischi specifici
- Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che
presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali,
nonchè per la dignità dell'interessato, in relazione alla
natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti
che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure
ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
- Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal
Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito
di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche
in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche
a seguito di un interpello del titolare.
CAPO II - REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati
da soggetti pubblici
- Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici.
- Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici
è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
- Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i
limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa
natura dei dati, nonchè dalla legge e dai regolamenti.
- Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non
devono richiedere il consenso dell'interessato.
- Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione
e diffusione.
Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari
- Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi
da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una
norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
- La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti
pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge
o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è
ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine
di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa
determinazione ivi indicata.
- La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti
pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico
sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o
di regolamento.
Art. 20. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
- Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella
quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e
di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse
pubblico perseguite.
- Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità
di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di
operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento
ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche
finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in
conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo
154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
- Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione
di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione
delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico
e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo
26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.Il trattamento è
consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare
e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al
comma 2.
- L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi
2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente
Art. 21. Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
- Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento
del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
- Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano
anche al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
e giudiziari
- I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
- Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pubblici
fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o
i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
- I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari
indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono
essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi
o di dati personali di natura diversa.
- I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
- In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i
soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento
dei dati sensibili e giudiziari, nonchè la loro pertinenza, completezza,
non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità
perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato
fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili
e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti
loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto
tra i dati e glia dempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono
essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma
di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione
è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati
sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si
riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti
- I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche
di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati
con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi
o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è
autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati
solo in caso di necessità
- I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono
conservati separatamente da altri dati personali trattati perfinalità
che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con
le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi,
registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici
- I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
- Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del
comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente
le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle
finalità per le quali il trattamento è consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza,
di controllo o ispettivi
- I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito
di test psico attitudinali volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonchè i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi
dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei
motivi.
- In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se
effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonchè
la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di legge.
- Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili,
in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati
dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato
della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
CAPO III - REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art. 23. Consenso
- Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
- Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una
o più operazioni dello stesso.
- Il consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente
individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
- Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento
riguarda dati sensibili.
Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento
senza consenso
- Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella
Parte II, quando il trattamento:
- a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa comunitaria
- b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
- c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità
che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono
per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
- d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche,
trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
- e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato
e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o divolere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile
della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione
di cui all'articolo 82, comma 2;
- f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia
di segreto aziendale e industriale;
- g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi
individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge,
per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario
dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari
e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano
i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un
legittimo interesse dell'interessato;
- h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione,
è effettuato da associazioni, enti od organismi senzascopo
di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno
con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di
scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo
statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo
previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
- i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici
di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici
o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione
del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo
quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
Art. 25. Divieti di comunicazione e diffusione
- La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di
divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
- a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata
la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo
indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
- b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione
del trattamento, ove prescritta.
- è fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste,
in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità
giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti
pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione
di reati.
Art. 26. Garanzie per i dati sensibili
- I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante,
nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente
codice, nonchè dalla legge e dai regolamenti.
- Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale
a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere
misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del
trattamento è tenuto ad adottare
- Il comma 1 non si applica al trattamento:
- a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e
ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente
religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato
dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre
che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni.
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione
del Garante;
- b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni
a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni
o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
- I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anchesenza
consenso, previa autorizzazione del Garante:
- a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti
od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti
e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto
collettivo, relativamente ai dati personali degli aderentio dei soggetti
che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con
l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati
all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini
idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione
resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo
13;
- b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima
finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o
di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente
la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare,
da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
- c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n.397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria
un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto
o libertà fondamentale e inviolabile;
- d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi
o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia
di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza
e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando
le disposizioni del codice di deontologia e di buonacondotta di cui
all'articolo 111.
- I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 27. Garanzie per i dati giudiziari
- Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici
economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione
di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità
di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di
operazioni eseguibili.
TITOLO IV - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28. Titolare del trattamento
- Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica,
da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente,associazione
od organismo, titolare del trattamento è l'entità nelsuo
complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere
decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità
del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29. Responsabile del trattamento
- Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
- Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che
per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza
- Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti
- I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati
per iscritto dal titolare
- Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma
2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30. Incaricati del trattamento
- Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati
che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile,
attenendosi alle istruzioni impartite.
- La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente
l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata
preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è
individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli
addetti all'unità medesima.
Titolo V - SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I - MISURE DI SICUREZZA
Art. 31. Obblighi di sicurezza
- I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,
alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito
o non conforme alle finalità della raccolta.
Art. 32. Particolari titolari
- Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche
e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la
sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati relativi al
traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche
rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
- Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche
l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure
congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni.
In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia
è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
secondo le modalità previste dalla normati vavigente.
- Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste
un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando,
quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle
misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi
dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedie i relativi costi presumibili.
Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni.
CAPO II - MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33. Misure minime
- Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo
31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento
sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente
capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello
minimo di protezione dei dati personali.
Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici
- Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici
è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare
tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione
o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto atrattamenti
illeciti di dati, ad accessi non consentiti e adeterminati programmi
informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza,
il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi
per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Art. 35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici.
- Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti
dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure
minime:
- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti
affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati
atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità
di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.
Art. 36. Adeguamento
- Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo allemisure
minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con
decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per
le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica
e all'esperienza maturata nel settore.
Titolo VI - ADEMPIMENTI
Art. 37. Notificazione del trattamento
- Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui
intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
- a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica
di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
- b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi
sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura
di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali,
infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi
e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
- c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica
trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso
o sindacale;
- d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a
definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad
analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo
di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti
tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
- e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione
del personale per conto terzi, nonchè dati sensibili utilizzati
per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
- f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti
elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica,
alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni,
a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di
recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato,
in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali,
con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17.
Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito
dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili
di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
- La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il
trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
- Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei
trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per
la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni
con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili
tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive
finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione
dei dati personali.
Art. 38. Modalità di notificazione
- La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima
dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero
delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare,e può
anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.
- La notificazione è validamente effettuata solo se è
trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal
Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per
quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale
e di conferma del ricevimento della notificazione.
- Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica
e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti
autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni
di categoria e ordini professionali.
- Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla
cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da
indicare nella notificazione medesima.
- Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione
in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previstedalla normativa
vigente
- Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione
al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel
modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento
riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque.
Art. 39. Obblighi di comunicazione
- Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente
al Garante le seguenti circostanze:
- a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico
ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di
regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
- b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto
dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo
110, comma 1, primo periodo.
- I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono
essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della
comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.
- La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il
modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo
per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con
firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma
2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Art. 40. Autorizzazioni generali
- Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione
del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni
relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41. Richieste di autorizzazione
- Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione
di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è
tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il
trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
- Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato
ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere comunque
sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo
giustificano.
- L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando
esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante
e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità
di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38,
comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse
anche mediante telefax o lettera raccomandata
- Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni
o ad esibire documenti, il termine di quarantacinquegiorni di cui all'articolo
26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per
l'adempimento richiesto
- In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare
un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
TITOLO VII - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
Art. 42. Trasferimenti all'interno dell'Unione europea
- Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in
modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali
fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in
conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in
caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime
disposizioni.
Art. 43. Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
- Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato,
con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento,
se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è
consentito quando:
- a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o,
se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
- b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da
un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato,
ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato
a favore dell'interessato;
- c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento
riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai
sensi degli articoli 20 e 21;
- d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato
e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile
della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione
di cui all'articolo 82, comma 2;
- e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
- f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso
ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile
da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
- g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici
di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici
o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione
del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo
quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
- h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche,
enti o associazioni.
Art. 44. Altri trasferimenti consentiti
- Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento,diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è altresì
consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell'interessato:
- a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate
con un contratto;
- b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo
6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione
europea constata che un Paese non appartenente all'Unione europea
garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole
contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art. 45. Trasferimenti vietati
- Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo,
di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea, è vietato quando l'ordinamento
del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello
di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità
del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità,
la natura dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I - TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 46. Titolari dei trattamenti
- Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore
della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della
giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle
rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.
- Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato
C) al presente codice, i trattamenti non occasionali dicui al comma
1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati
centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari.
I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e
gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi
trattamenti da essi effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto
del Ministro della giustizia.
Art. 47. Trattamenti per ragioni di giustizia
- In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici
giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della
magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia,
non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni
di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
- a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1
a 5, e da 39 a 45;
- b) articoli da 145 a 151.
- Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni
di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati
alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in
materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura,
hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonchè
le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni
di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale
di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la
segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
Art. 48 Banche di dati di uffici giudiziari
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni
processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici,
l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica.
A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo
stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte
ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante
reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari
e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi
di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49. Disposizioni di attuazione
- Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione
del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n.
334, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi
del presente codice nella materia penale e civile.
CAPO II - MINORI
Art. 50. Notizie o immagini relative a minori
- Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione
con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione
di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque
titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella
penale.
CAPO III - INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51. Principi generali
- Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti
la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti,
i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia
interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso
il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.
- Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria
di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese
accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale
della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele
previste dal presente capo.
Art. 52. Dati identificativi degli interessati
- Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione
e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado,l'interessato
può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella
cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito
il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima
cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento,
un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza
o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione
giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti
di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità
e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla
sentenza o provvedimento.
- Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza
ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza
o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre
d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela
dei diritti o della dignità degli interessati.
- Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza
o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive
anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli
estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere
le generalità e gli altri dati identificativi di ..."
- In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri
provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative
massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi dell'interessato.
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734 bis del codice penale
relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque
diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni
caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità,
altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali
può desumersi anche indirettamente l'identità di minori,
oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia
e di stato delle persone.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in
caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura
civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui
al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul
lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il
collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori
pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
- Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la
diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e
di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II - TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
- Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione
dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui
dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di
pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici perfinalità di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di
legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le
seguenti disposizioni del codice:
- a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1
a 5, e da 39 a 45;
- b) articoli da 145 a 151.
- Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato
C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma
1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54. Modalità di trattamento e flussi di dati
- Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze
di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni
di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri
soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via
telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi
di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi
organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici
registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti
disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo
sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante,
e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche
al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.
- I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo
53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità
amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni
dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la
pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso
interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario
dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre
banche di dati di forze di polizia, necessarie perle finalità
di cui all'articolo 53.
- Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente
i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento aidati trattati anche
senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento
anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati
ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio
di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti
che li contengono.
Art. 55. Particolari tecnologie
- Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un
danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici
o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche
di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni
e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel
rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato
prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione
ai sensi dell'articolo 39.
Art. 56. Tutela dell'interessato
- Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge
1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche,
oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati
di cui all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici
da organi, uffici o comandi di polizia.
Art. 57. Disposizioni di attuazione
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità
di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento
dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53 dal
Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche
ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87)
15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni.
Le modalità sono individuate con particolare riguardo:
- a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata
alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione
di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare
per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di
analisi;
- b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni
effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative
ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità
per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi
e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
- c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee
o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica
dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione
delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri
dati che non richiedono il loro utilizzo;
- d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei
dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati
per il loro trattamento, nonchè alla tipologia dei procedimenti
nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
- e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per
l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro
diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
- f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca
delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
TITOLO III - DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 58. Disposizioni applicabili
- Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli3, 4
e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da
segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le
disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle
previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e
169.
- Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni
di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni
del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel
comma 1, nonchè alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38
e 163.
- Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di
cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate
le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del
presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati,
di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione
all'aggiornamento e alla conservazione.
TITOLO IV - TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I - ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 59. Accesso a documenti amministrativi
- Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità,
i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi
contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano
disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonchè dai relativi
regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi
di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili
in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate
all'applicazione ditale disciplina si considerano di rilevante interesse
pubblico.
Art. 60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
- Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la
situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta
di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari
ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità
o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
CAPO II - REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici
- Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti
tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere
indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate
per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo
presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio
d'Europa in relazione all'articolo 11.
- Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali
diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti
in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento,
possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai
sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione
elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza
di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio
della professione.
- L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona
iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma
2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività
professionale.
- A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può
altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare,
a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero
alla disponibilità ad assumere incarichi o aricevere materiale
informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.
CAPO III - STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art. 62. Dati sensibili e giudiziari
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri
dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia
e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali,
nonchè al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento
delle generalità.
Art. 63. Consultazione di atti
- Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono
consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
CAPO IV - FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 64. Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia
di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero
e del profugo e sullo stato di rifugiato.
- Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso,
in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:
- a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni
e documenti anche sanitari;
- b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato,
o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti
o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi
di legge in materia di politiche migratorie;
- c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori,
ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia
di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica
e all'integrazione sociale.
- Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili
e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di
cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati
per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione
di legge che prevede specificamente il trattamento.
Art. 65. Diritti politici e pubblicità dell'attività
di organi
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia
di:
<>
- a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti
politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonchè di
esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli
elenchi dei giudici popolari;
- b) documentazione dell'attività istituzionale di organi
pubblici.
- I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità
di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti
da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
- a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della
relativa regolarità;
- b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica
delle relative regolarità;
- c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità
o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche,
ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
- d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di
legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di
in
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