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ESTRATTO DELLA SUDDETTA LEGGE PER LA PARTE RELATIVA
IL DIRITTO D'AUTORE
Art. 3. Interventi per i beni e le attivita' culturali
- Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Societa' per lo
sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.,
ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla data di
entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
- Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1,
per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento,
a valere sugli stanziamenti previsti per le finalita' di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443, e' destinato a progetti di intervento rivolti
ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali
e a favore delle attivita' culturali e dello spettacolo.
- -bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "dal Capo del Dipartimento per
lo spettacolo e lo sport o" e "appositamente delegato"
sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il trattamento economico
spettante ai componenti delle sottocommissioni e' stabilito annualmente
con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, a valere
sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163.".
- All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni.";
b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "al comma 2"
sono inserite le seguenti: ", previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato";
c) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse
del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita' speciale, intestata
all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale
si applicano le modalita' previste dall'articolo 10 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367.".
- -bis. Alle attivita' dello spettacolo e' esteso, in via
di opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema
possa raggiungere la completa funzionalita' sotto l'aspetto tecnico
e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero
dell'economia e delle finanze vigilera' sull'attuazione delle relative
disposizioni di legge, sentite la SIAE e le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
- -ter. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita
la seguente:
"a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema
di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera
dell'ingegno protetta, o parte di essa;".
- -quater. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, dopo il primo comma, e' aggiunto il
seguente:
"Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera
a-bis), e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero
prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente
alla meta' del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato
commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il
reato".
- -quinquies. All'articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma
2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: "per trarne profitto" sono sostituite
dalle seguenti: "a fini di lucro"".
- -sexies. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n.
128, il comma 1 e' abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento
per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto
del diritto d'autore, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
i Ministri per i beni e le attivita' culturali e delle comunicazioni,
promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute,
forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti
nel settore, anche con riferimento alle modalita' tecniche per l'informazione
degli utenti circa il regime di fruibilita' delle opere stesse. Nell'ambito
delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente
del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione
e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita'
culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne
verifica la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne
la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni informazione utile alla
loro applicazione. I Codici sono resi accessibili per via telematica
sui siti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e per
i beni e le attivita' culturali, nonche' su quelli dei soggetti sottoscrittori.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri
per la finanza pubblica.
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