|
TITOLO I - Disposizioni sul diritto di autore CAPO I
Opere protette.
Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o
la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore
come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle
opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno
1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione
del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
Art. 2
In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie,
drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto
se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera
originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata
la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura,
dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa
la scenografia. 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere
dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice
documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 7)
le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della
fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle
norme del Capo V del Titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi
forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale
dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee
e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi
quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il
materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. 9) le banche
di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere,
dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed
individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela
delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati
diritti esistenti su tale contenuto. 10) Le opere del disegno industriale
che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
Art. 3
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di
opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta
e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico,
religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie,
le riviste e i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente
e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di
cui sono composte.
Art. 4 Senza pregiudizio dei diritti esistenti
sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere
creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni
da una in altra forma letteraria od artistica , le modificazioni ed aggiunte che
costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti,
le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
Art. 5 Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti
ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
CAPO II Soggetti del diritto.
Art. 6 Il titolo
originario dell'acquisto del diritto di autore é costituito dalla creazione
dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 7
E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la
creazione dell'opera stessa. E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore,
nei limiti del suo lavoro.
Art. 8
E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi é in essa indicato come tale, nelle forme d'uso,
ovvero é annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione
e radiodiffusione dell'opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome
d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come
equivalenti al nome vero.
Art. 9
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima é ammesso a far valere
i diritti dell'autore, finché questi non si sia rivelato. Questa disposizione
non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo
comma dell'articolo precedente.
Art. 10
Se l'opera é stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone,
il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise
si presumono di valore uguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto
morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun
coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può
essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione,
senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto
di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione
dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle
condizioni e con le modalità da essa stabilite.
Art. 11
Alle amministrazioni dello stato, al partito nazionale fascista, alle provincie
ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto
il loro nome ed a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati
che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle
opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali
sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
CAPO III Contenuto e durata del diritto di autore. SEZIONE I
Protezione della utilizzazione economica dell'opera.
Art. 12
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì
il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo,
originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con
l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. E' considerata
come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
Art. 12-bis
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del
diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della
banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni
o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
Art. 12-ter
Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal
lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è
titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera.
Art. 13
Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in
copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa,
la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia la cinematografia
ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Art. 14
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno
dei mezzi indicati nell'articolo precedente.
Art. 15
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la
esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente
che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica,
di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale. Non é
considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera
entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto
di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro. Non è altresì
considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito
normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti,
nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli
soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.
Art. 15-bis
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli
istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni
di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che
non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la società
italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate,
la misura del compenso sarà determinata con decreto del presidente del
consiglio dei ministri, da emanare sentito il ministro dell'interno.
2. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni
parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione
delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione
della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre
prescrivere: a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti
ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266; b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti
e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere
in un numero limitato e predeterminato; c) che la condizione di socio sia
conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della
manifestazione di spettacolo; d) la verifica che la manifestazione di spettacolo
avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o
esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità
di volontariato.
Art. 16
Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo,
il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende
la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché
quella codificata con condizioni di accesso particolari.
Art. 16-bis
1. Ai fini della presente legge si intende per: a) satellite: qualsiasi satellite
operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni,
sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del
pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione
di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione
da parte del pubblico; b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto
di inserire sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione
operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad
essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta
al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi
in forma codificata, vi é comunicazione al pubblico via satellite a condizione
che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione
del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il
suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel
territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di protezione
che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite
da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico
via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente
legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti
del soggetto che gestisce la stazione; 2) se i segnali ascendenti sono trasmessi
da una stazione non situata in uno stato membro dell'unione europea, ma la comunicazione
al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione
situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio
nazionale purché l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale.
I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite,
sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale,
per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto
elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o televisiva
comunque diffusa, proveniente da un altro stato membro dell'unione europea e destinata
alla ricezione del pubblico.
|
Art. 17
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere in commercio,
di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi
mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o gli esemplari di essa e comprende, altresì,
il diritto esclusivo di introdurre, ai fini di distribuzione, nel territorio degli
stati dell'Unione Europea le riproduzioni fatte negli stati extracomunitari.
2. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna
gratuita, effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle opere a fini
promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.
Art. 18
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera
in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte
le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste
nell'art. 4. L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare
le sue opere in raccolta. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera
qualsiasi modificazione.
Art. 18-bis
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di
supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato
di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale
diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto
la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate
dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo
di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1. 3. L'autore
ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione
in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere. 5.
L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di
fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio
da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario é nullo.
In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate
dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito
con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale
20 luglio 1945, n. 440. 6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione
a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata.
Art. 19
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti.
L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli
altri diritti. Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuno
delle sue parti.
SEZIONE II Protezione
dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore. Diritto
morale dell'autore.
Art. 20
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, previsti nelle disposizioni
della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore
conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi
a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a
danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla
sua reputazione. Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può
opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione.
Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse
necessario apportare all'opera già realizzata. Però se l'opera sia
riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico
spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.
Art.
21 L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi
e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore. Nonostante
qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia
rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni,
esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma
di manifestazione o annuncio al pubblico.
Art. 22 I diritti indicati
nei precedenti articoli sono inalienabili. Tuttavia l'autore che abbia conosciute
ed accettate le modificazioni della propria opera non é più ammesso
ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.
Art.
23 Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può
essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro
mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando
gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì
essere esercitata dal ministro per la cultura popolare, sentita l'associazione
sindacale competente.
Art. 24 Il diritto di pubblicare le opere
inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo
che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad
altri. Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le
opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza. Quando
le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso,
decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. É
rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto.
Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella Sezione II del
Capo II del Titolo III.
SEZIONE III
Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.
Art. 25
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita
dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
Art. 26
Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali,
coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti, utilizzazione economica spettanti
a ciascuno dei coadiutori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore
che muore per ultimo. Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione
economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno.
La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto é
di settant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale
la pubblicazione é stata effettuata, salve le disposizioni dell'art. 30
per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.
Art. 27
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'art.
8, la durata dei diritti di utilizzazione economica é di settant'anni a
partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa é
stata effettuata. Se prima della scadenza di detto termine l'autore si é
rivelato o la rivelazione é fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o
da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente,
si applica il termine di durata determinato nell'art. 25.
Art. 28
Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'ufficio della
proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il ministero della
cultura popolare, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento. La denuncia
di rivelazione é pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni
ed ha effetto a partire dalla data del deposito della denuncia di fronte ai terzi
che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima.
Art. 29
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti,
a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello stato, al partito nazionale
fascista, alle provincie, ai comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali
nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, é di
vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale
la pubblicazione é stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie
pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata é
ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera
disponibilità dei suoi scritti.
Art. 30
Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi,
la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre
per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno della pubblicazione. Le frazioni
di anno giovano all'autore. Se si tratta di opera collettiva periodica, quale
la rivista o il giornale, la durata dei diritti é calcolata egualmente
a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o
numeri.
Art. 31
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter,
la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica é di settant'anni
a partire dalla morte dell'autore.
Art. 32
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica
o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima
persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori
della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica
specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.
Art. 32-bis
I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano
sino al settantesimo anno dopo la morte dell'autore.
Art. 32-ter
I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle
disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere
dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore
o altro evento considerato dalla norma.
CAPO IV Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie
di opere. SEZIONE I Opere drammatico-musicali, composizioni musicali
con parole, opere coreografiche e pantomimiche.
Art. 33
In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto
alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con
parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi
articoli..
Art. 34
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica
spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti
dalla comunione. Il profitto della utilizzazione economica é ripartito
in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.
Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti
la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera. Nelle operette,
nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali,
il valore dei due contributi si considera uguale. Ciascuno dei collaboratori
ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo
il disposto dei casi seguenti.
Art. 35
L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori
dei casi seguenti: 1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo
definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo
ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera
lirica o per operetta, e, nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera
letteraria da emettere in musica; 2) allorché, dopo che l'opera é
stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata,
essa non é rappresentata od eseguita nei termini indicati nel numero precedente,
salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione
o rappresentazione ai sensi degli articoli 139 e 141; 3) allorché,
dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di essere rappresentata
od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio,
poema sinfonico od operetta o per il periodo di dieci anni, se si tratta di altra
composizione. Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può
altrimenti utilizzare la musica.
Art. 36
Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della parte letteraria ne riacquista la
libera disponibilità, senza pregiudizio dell'eventuale azione di danni
a carico del compositore. Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio
dell'azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi
sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può
essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.
Art. 37
Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte
di musica, di parola e di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere
simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio
dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore
della parte coreografica o pantomimica e, nelle riviste musicali, all'autore della
parte letteraria. Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente
sono applicabili a questa opera le disposizioni degli articoli 35 e 36.
SEZIONE
II Opere collettive, riviste e giornali.
Art. 38
Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica
spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio derivante dall'applicazione
dell'art. 7. Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva é riservato
il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei
patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.
Art. 39
Se un articolo é inviato alla rivista o giornale per essere riprodotto,
da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti
accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporne liberamente quando
non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio
o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione.
Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o
giornale ne può differire la riproduzione anche al di là dei termini
indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla
consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo
in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro
periodico, se si tratta di rivista.
Art. 40
Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario,
che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.
Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della
redazione.
Art. 41
Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo
patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni
di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli
da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si
estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.
Art.42
L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera
collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume,
purché indichi l'opera collettiva dalla quale é tratto e la data
di pubblicazione. Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore,
salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste
o giornali.
Art. 43
L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli
non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.
SEZIONE III Opere cinematografiche.
Art. 44
Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore
della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.
Art. 45
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica
spetta a che ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati
dai successivi articoli. Si presume produttore dell'opera cinematografica
chi é indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera é
registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la presunzione
stabilita dall'articolo medesimo.
Art. 46
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore ha per oggetto lo sfruttamento
cinematografico dell'opera prodotta. Salvo patto contrario, il produttore
non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni
dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44.
Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano
la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente
l'opera un compenso separato per la proiezione. Il compenso é stabilito,
in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento. Gli
autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non
vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera
cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario quando gli incassi abbiano
raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere
un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con
accordi da concludersi tra le categorie interessate.
Art. 46-bis
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto
di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate
un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione
delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo
e via satellite. 2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e
assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma
5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che
esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse
originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli
autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione
in lingua italiana dei dialoghi. 4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai
commi 1, 2 e 3 non é rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi
tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma,
del regolamento, é stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
Art. 47
Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera
cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.
L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi
all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più
degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente legge, é fatta
da un collegio di tecnici nominato dal ministro per la cultura popolare, secondo
le norme fissate dal regolamento. Gli accertamenti fatti da tale collegio
hanno carattere definitivo.
Art. 48
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale
e del loro contributo nell'opera siano menzionati nella proiezione della pellicola
cinematografica.
Art. 49
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle
separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione
il cui esercizio spetta al produttore.
Art. 50
Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno
della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera
compiuta entro tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto
di disporre liberamente dell'opera stessa.
SEZIONE IV Opere radiodiffuse.
Art. 51
In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato
allo stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto
esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario,
é regolato dalle norme particolari seguenti.
Art. 52
L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la
radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da
ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente
articolo e nei seguenti. I proprietari, gli impresari e quanti concorrono
allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie
per preparare la radiodiffusione. É necessario il consenso dell'autore
per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle
opere non nuove. Non é considerata nuova l'opera teatrale rappresentata
pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.
Art. 53
Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non inferiore a due
mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può essere
esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni
cinque o frazioni di cinque concerti. Per durata della stagione teatrale o
di concerto s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati
prima dell'inizio della stagione.
Art. 54
L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, é di
esclusiva spettanza degli organi dello stato predisposti alla vigilanza delle
radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall'art. 2, capoverso della legge 14
giugno 1928-vi, n. 1352, e dell'art. 2 del r. Decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV,
n. 654, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1552. Il nome dell'autore
ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi contemporaneamente all'opera.
Art. 55
Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della
sua opera, l'ente esercente é autorizzato a registrare su disco o su nastro
metallico o con procedimento analogo all'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione
differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione
suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
Art. 56
L'autore dell'opera radiodiffusa, a termini degli articoli precedenti, ha il diritto
di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento
di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità
giudiziaria. La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità
giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle
forme che saranno stabiliti nel regolamento.
Art. 57
Il compenso é liquidato in base al numero delle trasmissioni. Il regolamento determina
i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite
o ripetute.
Art. 58
Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse,
é dovuto all'autore un equo compenso, che é determinato periodicamente
d'accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza
dell'associazione sindacale competente.
Art. 59
La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione
é sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute
nel Capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni
degli articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.
Art. 60
Qualora il ministero della cultura popolare lo disponga, l'ente esercente effettua
trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero,
contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.
SEZIONE V
Opere registrate su apparecchi meccanici.
Art. 61
L'autore ha diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute
nella Sezione I del Capo III di questo titolo: 1) di adattare e di registrare
l'opera sopra il disco fonografico, la pellicola cinematografica, il nastro metallico
o sopra altra analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di suoni e
di voci; 2) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito,
nonché il potere esclusivo di autorizzare il noleggio ed il prestito degli
esemplari dell'opera così adattata o registrata; 3) di eseguire pubblicamente
e di radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco o altro istrumento meccanico
sopraindicato, nonché di autorizzarne la comunicazione al pubblico via
satellite e la ritrasmissione via cavo. La cessione del diritto di riproduzione
o del diritto di porre in commercio non comprende, salvo patto contrario la cessione
del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione, nonché di autorizzarne
la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo. Per
quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle
norme contenute nella precedente sezione.
Art. 62
Gli esemplari del disco fonografico o di altro analogo apparecchio riproduttore di suoni o di
voci, nel quale l'opera dell'ingegno é stata registrata, non possono essere
messi in commercio se non portino stabilmente apposte sul disco o apparecchio
le indicazioni seguenti: 1) titolo dell'opera riprodotta; 2) nome dell'autore;
3) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali
sono indicati col nome d'uso; 4) data della fabbricazione.
Art. 63
Il disco o altro apparecchio analogo devono essere fabbricati od utilizzati in
modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli
20 e 21 di questa legge. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera
richieste dalle necessità tecniche della registrazione.
Art. 64
La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei
dischi della discoteca di stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita
sia in Italia che all'estero a termini dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1939-XVII,
n. 467, contenente norme per il riordinamento della discoteca di stato, allorché
siano registrate opere tutelate, é sottoposta al pagamento dei diritti
di autore, secondo le norme contenute nel regolamento.
SEZIONE VI Programmi per elaboratore.
Art. 64-bis
Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti
esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono
il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea,
totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi
forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione,
l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore
richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione
del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione
e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione
dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma
per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia
del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei
diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta
copia all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare
l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.
Art. 64-ter
1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione
del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere
a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma
per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente,
inclusa la correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore
di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria
per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore
può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare
o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare
le idee ed i principi su cui é basato ogni elemento del programma stesso,
qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione,
esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto
di eseguire. Le cause contrattuali pattuite in violazione del presente comma 2
sono nulle.
Art. 64-quater
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non é richiesta qualora la riproduzione del codice del programma
di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere
a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili
per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità,
con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché
siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le predette attività siano
eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia
del programma oppure, per loro conto, da chi é autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano
già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera
a); c) le predette attività siano limitate alle parti del programma
originale necessarie per conseguire l'interoperabilità. 2. Le
disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in
virtù della loro applicazione: a) siano utilizzate a fini diversi dal
conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità
del programma creato autonomamente; c) siano utilizzate per lo sviluppo, la
produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente
simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi
il diritto di autore.
3. Le cause contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla
tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge
20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere
interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente
pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto
con il normale sfruttamento del programma.
SEZIONE VII Banche di dati
Art. 64-quinquies
1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo
e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione
e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale
o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione
europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto
di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa
la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; e) qualsiasi
riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico
dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
Art. 64-sexies
1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte
del titolare del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati
quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica,
non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei
limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito
di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di
riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto
su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto
di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette
all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-quinquies
poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua
copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della
stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è
autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma
si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie
e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da
consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare
del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.
CAPO V Utilizzazione libere.
Art. 65
Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico religioso, pubblicato nelle
riviste o giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali
anche radiofonici, se la riproduzione non é stata espressamente riservata,
purché si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data
e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell'autore, se l'articolo é
firmato.
Art. 66
I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, possono
essere liberamente riprodotti nelle riviste o giornali anche radiofonici, purché
si indichino la fonte, il nome dell'autore e la data e il luogo in cui il discorso
fu tenuto.
Art. 67
Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure giudiziarie od amministrative ai fini del giudizio, purché
si indichino la fonte, o il nome dell'autore.
Art. 68
E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori,
fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera
nel pubblico. E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche,
fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di
cui ai commi quarto e quinto, per uso personale. E' vietato lo spaccio di
dette copie nel pubblico ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i
diritti di utilizzazione spettanti all'autore. E' consentita, conformemente
alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti
del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le
pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno
effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei
punti o centri di riproduzione, i quasi utilizzino nel proprio ambito o mettano
a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia
o analogo sistema di riproduzione, devono Corrispondere un compenso agli autori
ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante
tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del
presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione
e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter
della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle
categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna
pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per
i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno
delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente,
nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori
dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria
a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato
ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso
è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti
riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato
o degli enti dai quali le biblioteche dipendono.
Art. 69
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello stato e degli enti pubblici,
ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non é soggetto
ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non é
dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente: a) gli esemplari
a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali; b) i
fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o
sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto
mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo
stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi
dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici è
consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti
opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano
esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello
Stato e degli enti pubblici.
Art. 70
Il riassunto la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione
ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità
e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera.
Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura
determinata dal regolamento il quale fisserà le modalità per la
determinazione dell'equo compenso. Il riassunto, la citazione o la riproduzione
debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi
dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora
tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Art. 71
Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello stato e della gioventù italiana
del littorio possono eseguire in pubblico pezzi musicali o parti di opere in musica,
senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione
sia effettuata senza scopo di lucro.
TITOLO II
Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di
autore CAPO I Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici
e di apparecchi analoghi.
Art. 72
1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del Titolo I della presente legge, il produttore
del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di
voci, ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli
articoli che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione, detto
disco o apparecchio di sua produzione e di distribuirlo. Il diritto di distribuzione
non si esaurisce nel territorio dell'unione europea, se non nel caso di prima
vendita del fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno stato membro.
2. Il produttore di fonogrammi ha altresì il diritto esclusivo di noleggiare
e dare in prestito, nonché di autorizzare il noleggio ed il prestito dei
fonogrammi prodotti. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione
in qualsiasi forma dei fonogrammi.
Art. 73
Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci,
nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto
l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti, indipendentemente
dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto
ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o dell'apparecchio
analogo a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione
al pubblico via satellite,della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti,
nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione
degli stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce
il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati. La misura
del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità,
sono determinate secondo le norme del regolamento. Nessun compenso é
dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della propaganda fatta
dall'amministrazione dello stato o da enti a ciò autorizzati dallo stato.
Art. 73-bis
1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma
utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui
all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.
2. Salvo diverso accordo
tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo
le norme del regolamento.
Art. 74
Il produttore ha diritto di opporsi a che l'utilizzazione del disco o apparecchio analogo riproduttore di
suoni o di voci, prevista nell'articolo che precede, sia effettuata in condizioni
tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali. Su richiesta
dell'interessato, il ministero della cultura popolare, in attesa della decisione
dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare l'utilizzazione
del disco o dell'apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, previ accertamenti
tecnici e disponendo, se occorra, quanto é necessario per eliminare le
cause che turbano la regolarità della utilizzazione.
Art. 75
La durata dei diritti previsti nel presente capo é di cinquanta anni dalla
fissazione. Se il disco fonografico o altro apparecchio analogo riproduttore di
suoni o di voci é pubblicato o comunicato al pubblico durante tale termine,
la durata dei diritti é di cinquanta anni dalla data della prima pubblicazione
o, se anteriore, della prima comunicazione al pubblico del disco o apparecchio
analogo.
Art. 76
Gli esemplari del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci non possono essere messi in
commercio se non portino stabilmente apposte sul suddetto disco o apparecchio
le indicazioni stabilite dall'articolo 62, in quanto applicabili.
Art. 77
I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri,
secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio
analogo. Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma,
quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterrà
soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti
apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione dell'anno
di prima pubblicazione.
Art. 78
E' considerato come produttore chi provvede alla fabbricazione del disco originale o dell'apparecchio originale
analogo riproduttore di suoni o di voci, mediante la diretta registrazione dei
suoni e delle voci. É considerato come luogo della produzione quello
nel quale avviene la diretta registrazione originale.
CAPO I-BIS Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento
Art. 78-bis
1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini
in movimento é titolare del potere esclusivo: a) di autorizzare la
riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale
e delle copie di tali realizzazioni; il diritto di distribuzione non si esaurisce
in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata
o consentita dal produttore in uno stato dell'unione europea; c) di autorizzare
il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni;
la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto
di noleggio e di prestito.
2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono
trascorsi cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva
o sequenza di immagini in movimento é pubblicata o comunicata al pubblico
durante tale termine, i diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla
prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera
cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.
CAPO II Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva
Art. 79
1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli
autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi, dei produttori
di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, degli
artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività
di emissione radiofonica o televisiva hanno il potere esclusivo: a) di autorizzare
la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto
non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo
le emissioni di altri organismi di radiodiffusione; b) di autorizzare la riproduzione
diretta o indiretta delle fissazioni delle proprie emissioni; c) di autorizzare
la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la
loro comunicazione al pubblico se questa avviene in luoghi accessibili mediante
pagamento di un diritto di ingresso; d) di autorizzare la distribuzione delle
fissazioni delle proprie emissioni: questo potere non si esaurisce nell'ambito
territoriale dell'unione europea, se non nel caso di prima vendita effettuata
o consentita dal titolare in uno stato membro.
2. I soggetti di cui al comma
1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle
proprie emissioni: per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione 'radiodiffusione' ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.
4. L'espressione 'su filo o via etere' include le emissioni via cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 é di cinquanta anni dalla prima
diffusione di una emissione.
CAPO III Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori.
Art. 80
1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori,
i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano,
recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse
tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e esecutori hanno,
indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni
artistiche dal vivo, il potere esclusivo di: a) autorizzare la fissazione
delle loro prestazioni artistiche; b) autorizzare la riproduzione diretta
o indiretta della fissazione delle loro prestazioni artistiche; c) autorizzare
la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma
e modo ivi compresa quella via satellite, delle loro prestazioni artistiche dal
vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva
o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se
la fissazione consiste in un disco fonografico o in un altro apparecchio analogo,
qualora sia utilizzata a scopo di lucro, é riconosciuto a favore degli
artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia
utilizzata a scopo di lucro, é riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori
interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis. d) autorizzare la distribuzione
delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce
nel territorio dell'unione europea se non nel caso di prima vendita da parte del
titolare del diritto o con il suo consenso in uno stato membro; e) autorizzare
il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche
e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso
di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il
diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore
con terzi. Ogni patto contrario é nullo. In difetto di accordo da concludersi
tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali
competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito
con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale
20 luglio 1945, n. 440.
Art. 81
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione
della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio
al loro onore o alla loro reputazione. Sono applicabili le disposizioni del
comma secondo dell'art. 74. Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie
nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute
nel comma 1 dell'art. 54.
Art. 82
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti
interpreti e di artisti esecutori: 1) coloro che sostengono nell'opera o composizione
drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica,
anche se di artista esecutore comprimario; 2) i direttori dell'orchestra o
del coro; 3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale
o corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice accompagnamento.
Art. 83
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime
parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto
che il loro nome sia indicato nella diffusione o trasmissione della loro recitazione,
esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sul disco fonografico,
sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente.
Art. 84
1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti
interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione,
radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione,
nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula
del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza
di immagini in movimento. 2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera
cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica,
anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera
cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere,
via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da
quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti
interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso
a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta
utilizzazione economica. 4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non é
rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico
artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione
degli industriali, é stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
Art. 85
I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione,
rappresentazione o recitazione. Se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione
o recitazione é pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine,
i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore,
dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione.
Art. 85-bis
1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi
precedenti, ai detentori dei diritti connessi é riconosciuto il diritto
di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'art.
110-bis.
CAPO III-BIS Diritti relativi
ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente
alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore.
Art. 85-ter
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo
la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica
o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente
spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni
contenute nella Sezione I del Capo III, del Titolo I della presente legge, in
quanto applicabili. 2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica
di cui al comma 1 é di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione
o comunicazione al pubblico.
CAPO III-TER
Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico
dominio.
Art. 85-quater
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con
qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio
spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta
dall'attività di revisione critica e scientifica. 2. Fermi restando
i rapporti contrattuali con il titolare del diritti di utilizzazione economica
di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione critica e scientifica il
diritto alla indicazione del nome. 3. La durata dei diritti esclusivi di cui
al comma 1 é di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione,
in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata.
Art. 85-quinquies
I termini finali di durata del diritti previsti dal Capi I, I-bis, II, III, III-bis,
e dal presente capo del Titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere
dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato
dalla norma.
CAPO IV Diritti relativi
a bozzetti di scene teatrali.
Art. 86
All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno coperta
dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del Titolo I, compete un diritto
a compenso quando il bozzetto é usato ulteriormente in altri teatri, oltre
quello per il quale é stato composto. Questo diritto dura cinque anni
a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto é stato
adoperato.
CAPO V Diritti relativi alle fotografie.
Art. 87
Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone
o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo
fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere Dell'arte
figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese
le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni
tecnici e prodotti simili.
Art. 88
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve
le disposizioni stabilite dalla Sezione II del Capo VI di questo titolo, per ciò
che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti
opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sull'opera riprodotta. Tuttavia
se l'opera é stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto
di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del
contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. La stessa norma
si applica, salvo patto contrario a favore del committente quando si tratti di
fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore
del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un
equo corrispettivo. Il ministro per la coltura popolare con le norme stabilite
dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso
dovuto da chi utilizza la fotografia.
Art. 89
La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo
patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente, sempreché
tali diritti spettino al cedente.
Art. 90
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni: 1) il nome del fotografo,
o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo
dipende o del committente; 2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. Qualora gli esemplari
non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non é considerata
abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che
il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Art. 91
La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale
nelle opere scientifiche o didattiche é lecita, contro pagamento di un
equo compenso che é determinato nelle forme previste dal regolamento.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della
fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta. La riproduzione di
fotografie pubblicate sui giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti
di attualità od aventi comunque pubblico interesse, é lecita contro
pagamento di un equo compenso. Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo
comma dell'articolo 88.
Art. 92
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.
CAPO VI Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto
SEZIONE I Diritti relativi alla corrispondenza epistolare.
Art. 93 Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari
e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano
carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata,
non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza
del pubblico senza il consenso dell'autore, e trattandosi di corrispondenze epistolari
e di epistolari, anche del destinatario. Dopo la morte dell'autore o del destinatario
occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori;
mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in
loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.
Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra
loro dissenso decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero
É rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti
da scritto.
Art. 94
Il consenso indicato all'articolo precedente non é necessario quando la conoscenza dello scritto é richiesta
ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della
reputazione personale o familiare.
Art. 95
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono
opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non
si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli atti e corrispondenze
che presentano interesse di stato.
SEZIONE
II Diritti relativi al ritratto.
Art. 96 Il
ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio
senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a
e 4/a comma dell'art. 93.
Art. 97 Non occorre il consenso della
persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine é giustificata
dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di
giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando
la riproduzione é collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse
pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere
esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi
pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
Art.
98 Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione
può dalla persona fotografata o dai suoi successori o dai suoi successori
o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso
del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza
commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo,
allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
CAPO VII Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria.
(Aggiunta voce con DLS 140/06
art.1)
Art. 99
All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni
originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione
dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico
di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o
disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno
presso il ministero della cultura popolare, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del
deposito prescritto nel secondo comma.
CAPO
VIII Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera
degli articoli e di notizie - divieto di taluni atti di concorrenza sleale.
Art.
100 Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può
essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore. Il divieto
non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da
risultare esclusa ogni possibilità di confusione. É vietata
egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano
adoperate nella pubblicazione periodica in modo cosi costante da individuare l'abituale
e caratteristico contenuto della rubrica. Il titolo del giornale, delle riviste
o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre
opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando
é cessata la pubblicazione del giornale.
Art. 101 La riproduzione
di informazioni e notizie é lecita purché non sia effettuata con
l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché
se ne citi la fonte. Sono considerati atti illeciti: a) la riproduzione
o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti
dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici
ore dalla diramazione del bollettino stesso e comunque, prima della loro pubblicazione
in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte
dell'agenzia. A tale fine, affinché le agenzie suddette abbiano azione
contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini
siano muniti dell'esatta indicazione del giornale e dell'ora di diramazione;
b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse,
a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese
di radiodiffusione.
Art. 102 E' vietata come atto di concorrenza
sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie,
delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri
di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto
esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta
a creare confusione di opera o di autore.
TITOLO II-bis Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca dati
CAPO I Diritti del costitutore di una banca di dati
Art.
102-bis 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) costitutore
di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione
di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando,
a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro; b) estrazione: il trasferimento
permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto
di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia
forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma
1, non costituisce atto di estrazione; c) reimpiego: qualsivoglia forma di
messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale
del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione
effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito
dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.
2.
La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal
titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare
la rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea.
3. Indipendentemente
dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di
altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il
costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni
stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego
della totalità o di una parte sostanziale della stessa.
4. Il diritto
di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari
di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti
abituali nel territorio dell'Unione europea.
5. La disposizione di cui al
comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo
la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale,
l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno
della Unione europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno
della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame
effettivo e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno
degli Stati membri dell'Unione europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore
sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi
quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.
7.
Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima
dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma
6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla
data della prima messa a disposizione del pubblico.
8. Se vengono apportate
al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti
nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del
completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati
così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre
un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi
6 e 7.
9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici
di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano
operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un
pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.
10. Il diritto
di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme
consentiti dalla legge.
CAPO II Diritti
e obblighi dell'utente
Art. 102-ter 1. L'utente
legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può
arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso
relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca. 2. L'utente legittimo
di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può
eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca
di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca
di dati. 3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca
di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività
di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi
e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate
dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare
l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente
comma si applica unicamente a tale parte. 4. Le clausole contrattuali pattuite
in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle
TITOLO
III Disposizioni comuni CAPO I Registri di pubblicità
e deposito delle opere.
Art. 103 E' istituito presso il ministero
della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi
di questa legge. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE)
cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.
In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con
la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione
e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. Alla società
italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta
di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro
viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica
e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo
atto di esercizio dei diritti esclusivi. La registrazione fa fede, sino a
prova contraria della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione.
Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria,
autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche
la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.
La tenuta dei registri di pubblicità é disciplinata nel regolamento.
Art.
104 Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza
della parte interessata, con le norme stabilite dal regolamento, gli atti tra
vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge,
o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli
atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi. Le registrazioni
hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle
disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali.
Art.
105 Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti
ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il ministero
della cultura popolare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini
e nelle forme stabilite dal regolamento. Qualora si tratti di opera drammatico-musicale
o sinfonica di cui non sia stata stampata la partitura d'orchestra, basterà
una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte
solo. Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa
ed onerosa. Per le fotografie é escluso l'obbligo del deposito, salvo
il disposto del secondo comma dell'art. 92.
Art. 106 L'omissione
del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle
opere protette a termini delle disposizioni del Titolo I di questa legge e delle
disposizioni delle convenzioni internazionali , salva, per le opere straniere,
l'applicazione dell'art. 188 di questa legge. L'omissione del deposito impedisce
l'acquisto o l'esercizio di diritti sulle opere contemplate nel Titolo II di questa
legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo. Il ministro
per la coltura popolare può far procedere al sequestro di un esemplare
o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite
dal regolamento.
CAPO II Trasmissione
dei diritti di utilizzazione. SEZIONE I Norme generali.
Art.
107 I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell'ingegno,
nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere
acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge,
salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.
Art. 108
L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha capacità di compiere
tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le
azioni che ne derivano.
Art. 109 La cessione di uno o più
esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti
di utilizzazione, regolati da questa legge. Tuttavia la cessione di uno stampo,
di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte,
comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa,
sempreché tale facoltà setti al cedente.
Art. 110
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
Art.
110-bis 1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle missioni
di radiodiffusione é concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti
d'autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori. 2. In caso
di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione,
le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo,
per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la
scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o la
sede una delle parti interessate. 3. La proposta del terzo si ritiene accettata
se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.
Art.
111 I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione
dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro,
né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché
spettano personalmente all'autore. Possono invece essere dati in pegno o essere
pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera,
secondo le norme del codice di procedura civile.
Art. 112 I diritti
spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la
vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse dello stato.
Art.
113 L'espropriazione é disposta per decreto reale, su proposta
del ministro per la coltura popolare, di concerto con il ministro per l'educazione
nazionale, sentito il consiglio di stato. Nel decreto di espropriazione od
in altro successivo é stabilità l'indennità spettante all'espropriato.
Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto,
che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti
espropriati.
Art. 114 Contro il decreto di espropriazione, per
ragioni di interesse dello stato é ammesso ricorso in sede giurisdizionale
al consiglio di stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare delle
indennità le quali rimangono di competenza dell'autorità giudiziaria.
SEZIONE
II Trasmissione a causa di morte.
Art. 115 Dopo
la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore
stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per
il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'autorità giudiziaria,
sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la
divisione si effettui senza indugio. Decorso il detto periodo, gli eredi possono
stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per
la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni
contenute nei codici. La comunione é regolata dalle disposizioni del
codice civile e da quelle che seguono.
Art. 116 L'amministrazione
e la rappresentanza degli interessi della comunione é conferita a uno dei
coeredi od a persona estranea alla successione. Se i coeredi trascurano la
nomina dell'amministrazione o se non si accordano sulla nomina medesima, entro
l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione é conferita alla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE), con decreto del tribunale
del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'ente
medesimo. La stessa procedura é seguita quando si tratti di provvedere
alla nomina di un nuovo amministratore.
Art. 117 L'amministrazione
cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera. Non può però
autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché l'adattamento
dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi
meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore
delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria
a tutela della minoranza, secondo le norme del codice civile in materia di comunione.
SEZIONE III Contratto di edizione.
Art. 118
Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto
di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera
dell'ingegno, é regolato, oltreché dalle disposizioni contenute
nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari
che seguono.
Art. 119 Il contratto può avere per oggetto
tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel capo dell'edizione,
o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla
legge vigente al momento del contratto. Salvo patto contrario, si presume
che siano stati trasferiti i diritti esclusivi. Non possono essere compresi
i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino
una protezione del diritti di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore
durata. Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti
di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui
l'opera é suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla
radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici. L'alienazione
di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario,
il trasferimento di altri diritti di che non siano necessariamente dipendenti
dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del Titolo
I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.
Art. 120
Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono
osservare le norme seguenti: 1) é nullo il contratto che abbia per
oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite
di tempo; 2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro
o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore
per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;
3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato il termine nel quale
l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di ricorrere all'autorità
giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, l'autorità
giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.
Art. 121 Se l'autore
muore o si trova nella impossibilità di condurre l'opera a termine, dopo
che una parte notevole ed a sé stante é stata compiuta e consegnata,
l'editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo
compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che
l'autore abbia manifestato o manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata
se non compiuta interamente, o uguale volontà sia manifestata dalle persone
indicate nell'art. 23. Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore
o dei suoi eredi l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto
pena del risarcimento del danno.
Art. 122 Il contratto di edizione
può essere per edizione o a termine. Il contratto per edizione conferisce
all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla
consegna del manoscritto completo. Nel contratto devono essere indicati il
numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia
essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni
e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo. Se mancano
tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione
per il numero massimo di duemila esemplari. Il contratto di edizione a termine
conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima
necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il
numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto,
a pena di nullità del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non
si applica ai contratti di edizione riguardanti: enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili ad uso industriale;
lavori di cartografia; opere drammatico-musicali e sinfoniche. In entrambe
le forme di contratto l'editore é libero di distribuire le edizioni nel
numero di ristampe che stimi conveniente.
Art. 123 Gli esemplari
dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal
regolamento.
Art. 124 Se più edizioni sono prevedute nel
contratto, l'editore é obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile
dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca
stessa. Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no
procedere ad una nuova edizione. Se l'editore ha dichiarato di rinunciare
ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di volere procedere ad una nuova
edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione,
il contratto si intende risoluto. L'autore ha diritto al risarcimento dei
danni per la mancata nuova edizione se non sussistano giusti motivi da parte dell'editore.
Art.
125 L'autore é obbligato: 1. a consegnare l'opera nelle condizioni
stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa
la stampa; 2. a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta
la durata del contratto. L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto
di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.
Art.
126 L'editore é obbligato: 1. a riprodurre e porre in vendita
l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima se ciò é
previsto nel contratto in conformità dell'originale e secondo le buone
norme della tecnica editoriale; 2. a pagare all'autore i compensi pattuiti.
Art.
127 La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro
il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore
a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare
completo e definitivo dell'opera. In mancanza di termini contrattuali la pubblicazione
o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta
scritta fattane all'editore. L'autorità giudiziaria può peraltro
fissare un termine più breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera
e da ogni altra circostanza del caso. É nullo ogni patto che contenga
rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine
superiore al termine massimo sopra stabilito. Il termine di due anni non si
applica alle opere collettive.
Art. 128 Se l'acquirente del diritto
di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine
concordato o in quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare
la risoluzione del contratto. L'autorità giudiziaria può accordare
all'acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine predetto,
subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì
limitare la pronunzia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.
Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale dell'opera
ed é obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione
o riproduzione é mancata malgrado la dovuta diligenza.
Art. 129
L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede, purché
non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata
pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla
modificazione. L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni.
L'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni.
In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni é
fissato dall'autorità giudiziaria. Se la natura dell'opera esige che
essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla,
l'editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione
di segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore. Art. 130
Il compenso spettante all'autore é costituito da una partecipazione, calcolata,
salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli
esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una
somma a stralcio per le edi |